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REGOLAMENTO IN MATERIA DI TERMINE, DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Art.1
- Oggetto
ALLEGATO
"A" AL REGOLAMENTO SULL'ACCESSO ED AL PROCEDIMENTO Col presente regolamento, in attuazione dell' art.22, comma 3, e dell'art.24, comma 2, della Legge nr.241 /90, nonché del D.P.R. nr.352/92 in conformità Statuto comunale in conformità dell' art. 17 comma 91 della Legge n.127 del 15/5/1997 ed in rispetto alla Legge n.675 e 676 (norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) dei 31 /12/196, sono disciplinate le modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi. II presente regolamento contiene, inoltre, le misure
organizzative idonee a garantire l'applicazione del diritto di accesso ai
documenti amministrativi del Comune al fine di assicurare la trasparenza
dell'attività amministrativa e favorirne lo svolgimento imparziale da parte
degli utenti e dei concessionari di pubblici servizi aventi causa dallo
stesso Comune. II diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune è previsto dallo Statuto ed è riconosciuto a tutti coloro che abbiano un interesse diritto, personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, quindi serio, non emulativo, né riducibile a mera curiosità, suffragata da documentazione probatoria, ove necessita. Tale diritto può essere esercitato, nei giorni ed ora di apertura al pubblico degli uffici comunali, dai soggetti nei confronti dei quali il documento amministrativo produce effetti giuridici, concorrendo alla formazione del provvedimento finale o coincidendo con questo, dai soggetti che per legge devono intervenire e dai soggetti ai quali possa derivare pregiudizio dal provvedimento finale. L'accesso serve per acquisire documenti, non valutazioni o interpretazioni circa la legittimità dell'azione amministrativa. La visione e l'esame di ogni documento prodotto dalla P.A. è gratuito mentre il rilascio di copia è subordinato in attuazione degli articoli 5 e 6 del D.P.R. nr.357/92: 1)- al rimborso del costo di riproduzione che sarà onnicomprensivo del costo (della carta, della spesa di funzionamento del fotoriproduttore, ecc.) pari ad un importo fisso di £. 500 per il rilascio da una a due copie, di £.1000 per il rilascio da tre a quattro copie e così di seguito. 2)- al rimborso del costo del personale comunale eventualmente utilizzato, rapportato al tempo impiegato, qualora il rilascio di copia comporti l'uso di fototoriproduttori, apparecchiature speciali, formati particolari di carta speciale, non in dotazione di questo Ente, l'importo dovuto sarà pari a quello corrisposto dall'Amministrazione Comunale per coprire il costo. Uguale rimborso sarà dovuto per prestazioni fornite dal personale comunale nel caso in cui la richiesta di accesso riguardi sopralluoghi o accertamenti da esperirsi presso privati o Enti. Tale costo sarà a carico dei richiedenti, rapportato al tempo utilizzato dal personale comunale e ad eventuali costi aggiuntivi sopportati dall'Amministrazione, tutti documentati. 3)- al pagamento dei diritti di ricerca e visura qualora la copia richiesta richieda procedure di ricerca in archivio (corrente o di deposito) per ogni documento pari a: £.1.000 per documento dell'anno corrente, £.2.000 per documento dell'ultimo decennio, £.3.000 per documento dell'ultimo ventennio, per documenti oltre il ventennio che richiedono procedure di ricerca di particolare difficoltà e tempo, il costo sarà di £.5.000. 4) - pagamento diritti di urgenza, nei casi previsti all'art.6 del presente regolamento, nella misura del doppio di quanto previsto per il rilascio senza l'urgenza. La richiesta di accesso per essere accolta deve essere debitamente motivata. La motivazione concorre a delimitare l'ambito del diritto di accesso e serve a far sì che il privato non faccia un uso distorto delle facoltà di accesso previsto dalla legge. Tutti i costi sopra riportati saranno corrisposti così come previsto dal successivo art.9. Le copie di atti muniti della dichiarazione di conformità all'originale devono essere assoggettate all'imposta di bollo giusto quanto disposto dall'art.4 della tariffa (parte I) approvata con D.M. del 20.8.1992 annessa al D.P.R. nr.642/72 con la sola esclusione di quelle copie richieste per essere destinate, secondo espressa indicazione nelle stesse da parte del richiedente, ad uno degli scopi (in materia assistenziale, previdenziale, pensionistica, occupazionale, ecc.) previsti nelle disposizioni di cui alla tabella annessa al citato D.P.R. nr.642/72. Il diritto di accesso si esercita, con riferimento agli atti del procedimento e nel corso dello stesso, nei confronti della struttura comunale (Sezione, Servizi), competente ad istruire l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. Esso si intende realizzato con la pubblicazione, il
deposito, o altra forma di pubblicità dei documenti. ART.3 E' considerato documento amministrativo ai fini del presente regolamento e dello Statuto comunale ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dal Comune, o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. II diritto di accesso ai documenti amministrativi viene esercitato in via. Informale e formale attraverso: 1)- La visione e l'esame del documento mediante richiesta, anche verbale, alla Sezione o Servizio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. L'interessato deve indicare gli estremi dei documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificando e comprovando l'interesse all'oggetto della richiesta, facendo constatare la propria identità, nonchè, ove occorra, i propri poteri rappresentativi. La richiesta esaminata immediatamente e senza formalità dal responsabile del servizio interessato è accolta dando visione del documento. 2)- L'estrazione di copia con apposita domanda che viene formalizzata da richiesta sottoscritta e datata dall'interessato, che verrà opportunamente allegata al/i documento/i consultato/i di cui si è estratta copia seguendole modalità previste nel successivo articolo. Qualora la richiesta provenga da una Pubblica Amministrazione, è presentata personalmente o a mezzo posta a firma del responsabile dell'ufficio interessato o del responsabile del procedimento amministrativo. L'accesso ai documenti può essere differito dal responsabile al quale la richiesta è stata presentata sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa così come previsto dall'art.8, p. 2, del presente regolamento. Non potrà essere ammessa la contestualità nel soddisfacimento
di una serie di richieste contemporanee di accesso presso io stesso ufficio e
di rilascio di copie in considerazione della struttura organizzativa di
questo Comune che non ha una dotazione organica adeguata
alla consistenza demografica attuale. Qualora l'accoglimento immediato della richiesta in via informale non sia possibile per validi e comprovati motivi, ovvero sorgano dubbi sulla identità, sulla legittimazione, sui poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse del richiedente in base alle informazioni ed alle documentazioni dallo stesso fornite ovvero sulla accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a produrre istanza formale. AI di fuori dei casi indicati nel precedente comma, il richiedente può sempre presentare richiesta formale, in duplice copia, una delle quali viene rilasciata e firmata per ricevuta dal responsabile della sezione o del servizio destinatario. La domanda è in carta semplice se si richiede soltanto l'esame e la visione dei documento, se invece, tende al rilascio di copia, va prodotta in carta semplice ovvero in bollo competente se chiesta conforme all'originale e secondo le prescrizioni della vigente legge sul bollo. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nel precedente art.4, punti 1 e 2. Ogni richiesta rivolta dai privati al Comune e finalizzata ad
ottenere il trattamento, la diffusione ,e la comunicazione dei dati personali
anche contenuti in banche dati dev'essere scritta e motivata. II Comune ha l'obbligo di valutare che il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali siano compatibili con i propri fini istituzionali e non ledano i diritti tutelati dalla Legge n.675/96 e, in particolare, il diritto alla riservatezza ed il diritto all'identità personale dei soggetti cui si riferiscono, provvede, quindi, alla trasmissione dei dati stessi nella misura e secondo le modalità necessarie a soddisfare la richiesta. Le richieste di comunicazione e diffusione dei dati provenienti da altri enti pubblici sono soddisfatte, oltre che quando siano disciplinate da una norma di legge o di regolamento, quando siano necessarie al perseguimento di fini istituzionali del richiedente, che quest'ultimo avrà cura di indicare, oltre che dei fini istituzionali del Comune. Non saranno comunicati quei dati personali di soggetti terzi che non abbiano diretta rilevanza per soddisfare la richiesta di accesso. ART.6 II procedimento amministrativo di accesso, iniziato con l'istanza da parte del richiedente, consta delle seguenti altre due fasi: 1) istruttoria da parte del funzionario responsabile; Fatti salvi i casi di accesso informale disciplinati
dall'art.4, nonché, i termini stabiliti da specifiche norme legislative o
regolamentari, il procedimento deve concludersi nel termine massimo di giorni
trenta decorrenti dal ricevimento dell'istanza. Detti termini possono essere più lunghi se sono sorti dei motivi di forza maggiore non imputabili al responsabile del procedimento che hanno determinato ostacolo, intralcio o ritardo al rilascio della copia. (Esempio: guasto del fotoriproduttore, congedo del personale, ecc.) In questo caso il responsabile del servizio comunicherà al richiedente, il motivo del ritardo, con lettera scritta da inviare nel termine massimo di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza. L'unità organizzativa responsabile della istruttoria e della autorizzazione all'accesso è il servizio competente a formare l'atto conclusivo o a tenerlo stabilmente. II Capo Sezione del servizio, assegna a sé o ad altro dipendente dell'ufficio l'istruttoria della domanda. Sino al momento in cui non sia intervenuta tale assegnazione, responsabile del procedimento è il responsabile del servizio. L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati direttamente o a mezzo del servizio postale, al soggetto richiedente l'autorizzazione, nonché agli altri eventuali interessati o controinteressati. il responsabile del procedimento, così come previsto dallo Statuto comunale, ricevuta l'istanza, di intesa con il Segretario comunale, cura i seguenti adempimenti: a)- valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di
legittimazione, ed ogni presupposto rilevante ai fini dell'autorizzazione,
con riguardo al presente regolamento; ART.
8 Dopo l'istruttoria da parte del responsabile del procedimento, il responsabile dei servizio, rilascia l'autorizzazione apponendo sull'istanza la dizione "Visto si autorizza" seguita dalla data, dalla qualifica, dall'ufficio presso il quale deve effettuarsi la visione e l'eventuale rilascio di copia, dal timbro del Comune e dalla firma. Ove, invece, ritenesse l'istanza non accoglibile, predispone sollecitamente i seguenti provvedimenti, adeguatamente motivati, di intesa con il Segretario Comunale, curandone il successivo inoltro: 1- di rifiuto, con riferimento specifico alle categorie di atti elencati nel successivo articolo li ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta; 2- di differimento, ove sia necessario assicurare, ai sensi dello statuto comunale, una temporanea tutela agli interessi di cui all' art.24, 20 comma, della Legge n. 241 /90, o per salvaguardare specifiche esigenze di riservatezza dell'Amministrazione o dei terzi interessati al procedimento, da esplicitare opportunamente, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, in ogni caso l'atto che dispone il differimento dell'accesso deve specificarne la durata. 3- di parziale limitazione, se del caso. Trascorsi trenta giorni dalla data in cui la domanda è
pervenuta, senza che sia stato adottato alcun provvedimento da parte del Capo
Sezione responsabile dell'autorizzazione, la richiesta si intende rifiutata,
ai sensi dell'art.25, comma 40, della legge 241 /90. ART.
9 L'atto di accoglimento della richiesta, oltre agli elementi riportati nel comma I del precedente art. 8, deve prevedere un congruo periodo di tempo, di regola non inferiore a 15 giorni, per prendere visione dei documenti e per ottenerne copia. L'accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati ed appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni espressamente stabilite da disposizioni di legge o di regolamento. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, di norma nelle ore di apertura al pubblico, e, ove necessario, alla presenza del personale addetto. L'esame è effettuato dal richiedente o dal suo procuratore o mandatario, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, da registrare in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti, trascrivere in tutto o in parte i documenti ricevuti in visione senza recare intralcio al normale svolgimento del lavoro nell'ufficio. Effettuato l'esame, l'interessato restituirà il documento o i documenti al funzionario da cui li ha ricevuti in consegna il quale, previo esame dell'integrità dei documenti restituiti, annoterà in calce all'istanza autorizzata, ove occorra in contraddittorio con l'interessato, il periodo di consultazione e, quant'altro ritenuto utile, ivi comprese le sottrazioni, i segni tracciati e, comunque, le alterazioni riscontrate. Le copie delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, dei regolamenti vigenti, dello Statuto, dei contratti, saranno a libera disposizione dei cittadini solo per la visione e l'esame. Chiunque vorrà ottenerne copia, dovrà attenersi a quanto disposto dal presente regolamento, in merito ai criteri, modalità ed ai costi. Salva comunque l'applicazione delle norme penali e delle sanzioni amministrative di cui al successivo articolo 15, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono stati dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo. La copia del documento è rilasciata subordinatamente al pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi tramite versamento in c/c p., esibendo la ricevuta alla struttura che dispone il rilascio, dell'imposta di bollo, se dovuta, giusto art. 4 della tariffa (parte I) annessa al D.P.R. n.642/72, in relazione all'uso del documento richiesto, nonché dei diritti i ricerca e dei rimborsi dei costi previsti all'art.2 del presente regolamento. L'imposta di bollo è corrisposta nella misura vigente alla
data del rilascio, mediante applicazione di una marca per ogni 4 pagine, o
frazioni residue del documento. Ottenute le copie richieste, l'interessato firmerà apposita dichiarazione per ricevuta, in calce alla domanda. Su richiesta dello stesso interessato, le copie possono essere
autenticate e saranno soggette all'imposta di bollo, come pure la domanda
(Ris. Min. n. 391519 dei 18/10/91 della Direzione Gen. Tasse). ART.10 I consiglieri e gli amministratori hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle sue aziende, istituzioni, enti dipendenti e società partecipate, tutte le notizie o le informazioni nonché copia degli atti in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. L'accesso di cui sopra è consentito alle condizioni di cui agli artt. 4 e 5 del presente regolamento. I consiglieri e gli amministratori comunali, pur avendo diritto di prendere visione di tutti gli atti necessari all'espletamento del loro mandato, sempre che ciò sia compatibile con la normativa di cui alla legge n.675 e 676 del 31 /12/1996 - Norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali - e che il documento richiesto non contenga dati relativi ad atti segreti ed inaccessibili, non debbono rivolgere richieste indeterminate all'amministrazione, ma devono consentire una sia pur minima identificazione dei supporti documentali che essi intendono consultare e che, a loro volta, devono essere sempre connessi all'espletamento del mandato medesimo anche per poter fruire del regime di esenzione di bollo e di costi di ricerca e visura. In ogni caso, ove si tratti di accedere a documenti
concernenti persone, salvo che non si tratti di atti pubblici, è necessario
il consenso del soggetto interessato. Essi sono tenuti al segreto nei casi
determinati dalla Legge. Ai sensi dell'art.22, 2° comma, della legge 241 /90, il Comune appresta le seguenti misure organizzative, atte ad assicurare il diritto di accesso: 1)- Iistanza può essere redatta su modelli prestampati a cura del Comune; 2)- gli atti ed i provvedimenti emanati dal Comune sono
pubblicati all'Albo AI fine di facilitare l'accesso al pubblico, in ciascuna unità organizzativa deve essere fissato almeno un giorno alla settimana in cui sia possibile accedere agli uffici in orario pomeridiano. Ciascuna unità organizzativa, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento, è tenuta ad uniformare la modulistica utilizzata alle disposizioni contenute nel regolamento medesimo, nella legge 7 agosto 1990, n.241, nella legge n. 127 del 15/5/1997 e nel regolamento emanato in attuazione della legge 4 gennaio 1968, n.15. Ai fini dell'adozione della deliberazione della Giunta
di cui al precedente accapo, ciascuna unità organizzativa dovrà indicare, per
ogni tipo di procedimento, la documentazione essenziale ai fini
dell'istruttoria e dell'avvio del procedimento, la documentazione essenziale
ai fini dell'istruttoria e dell'avvio del procedimento stesso, nel rispetto
di quanto stabilito ai commi 2 e 3 dell'art.18 della legge 7 agosto 1990,
n.241, con riferimento all'obbligo di acquisire i documenti già in possesso
del Comune e di accertare d'ufficio fatti, stati e qualità che lo stesso
Comune è tenuto a certificare, anche ai sensi della legge n.127 del
15/5/1997. ART.
12 II diritto di accesso è escluso, ai sensi dell'art.24. comma 2 e 6 della legge 241 /90, nei seguenti casi: 1- peri documenti coperti da segreto di stato (art. 12 della
L. 801 /1977); Nell'ambito dei criteri generali fissati dall'art.24, Comma 2, 3 e 4 della legge 241/90, possono essere altresì sottratti all'accesso i documenti di cui appresso: a)- quando, al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica ed individuata alla sicurezza ed alla difesa nazionale nonché alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previsti nei trattati e nelle relative leggi di attuazione; b)- quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; c)- quando riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazioni e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché all'attività di polizia giudiziaria di conduzione delle indagini; d)- quando riguardino la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolari, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'Amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita al richiedente la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i suoi stessi interessi giuridici. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi descritti nei commi precedenti. I documenti contenenti informazioni connessi a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. Secondo il Consiglio di Stato (Sentenza n. 1036/93), peraltro, "occorre ottemperare volta per volta l'interesse all'accesso con quello alla riservatezza in quanto quest'ultima, potrebbe riguardare non tutto l'atto, ma solo una parte di esso, potendo, quindi, la restante parte essere esibita o rilasciata in copia per estratto, tutelando la riservatezza con l'omissione di dati, nomi, ecc.". In ogni caso non possono sottrarsi all'accesso i documenti per i quali possa farsi ricorso al potere di differimento. Le categorie di cui all'art.24, 4° comma della legge 241 /90, cosi come definiti dal 2° comma del presente articolo riguardano tipologie di atti individuati con criteri di omogeneità indipendentemente dalla loro specifica denominazione. Nei limiti di cui alla Lett. d) del precedente 2° comma, sono esclusi in particolare dal diritto di accesso, se richiesti da terzi, i documenti relativi alle situazioni personali o familiari del personale in servizio. Fermo quanto previsto dall'art.24, 6° comma della legge 241 /90, sono altresì escluse dall'accesso le note interne d'ufficio, i documenti relativi ai rapporti di consulenza e patrocinio legale sempre che ad essi non si faccia riferimento nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti nonché tutti quegli atti oggetto di vertenze giudiziarie la cui divulgazione potrebbe compromettere l'esito del giudizio o la cui diffusione potrebbe concretizzare violazione del segreto istruttorio. Coloro che per ragioni di ufficio o per le altre esigenze di cui all'ultima parte del secondo comma lett. d) del presente articolo, prendono conoscenza di documenti per i quali non è consentito l'accesso in via generale sono tenute al segreto. In ogni caso, non è consentito riprodurre, diffondere o comunque utilizzare ai fini commerciali le informazioni ottenute mediante l'esercizio del diritto di accesso. Le esclusioni di cui al presente articolo sono disposte
dal Responsabile del servizio, competente per materia, d'intesa col
Segretario Comunale. ART.13 Le disposizioni del presente regolamento si applicano per quanto compatibili, alle pubbliche amministrazioni, alle associazioni ed ai comitati che dimostrino di essere portatori di interessi pubblici e diffusi. ART.14 L'amministrazione garantisce la più ampia e tempestiva informazione ai sensi dello Statuto comunale sugli atti di rilevante interesse, in corso di adozione o adottati dagli organi collegiali, quali, ad esempio i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, i piani ed i programmi (P.R.G., P.P.A., P.E.P., P.I.P., Piano di sviluppo e adeguamento degli esercizi pubblici, piani di lottizzazioni, piani per l'edilizia economica e popolare, piano comunale per la protezione civile, piano urbano del traffico, piano di occupazione annuale, ecc.), le concessioni di pubblici servizi e di opere pubbliche, le assegnazioni di aree di edilizia economica e popolare di alloggi di edilizia pubblica, le convenzioni fra Comune e Provincia e fra Comune ed altri Comuni, l'istituzione e l'ordinamento di tributi e le tariffe per la fruizione di beni e servizi, gli acquisti, le alienazioni e le permute di immobili, la partecipazione a società di capitale, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, gli accordi di programma, i regolamenti, ecc. Tale informazione ha luogo attraverso la pubblicazione all'albo pretorio, nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge, delle deliberazioni, delle determinazioni, degli avvisi di deposito e degli altri atti previsti dalle leggi e dai regolamenti. Per l'accesso agli atti e provvedimenti indicati valgono le norme del presente regolamento. L'informazione deve comprendere le generalità ed il numero di telefono del responsabile del servizio, al quale ci si può rivolgere per chiarimenti. Avverso le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso, nonché avverso il silenzio-rifiuto di cui all'ultimo comma del precedente art.8 è ammesso ricorso, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, il quale decide in Camera di Consiglio, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del T.A.R. è appellabile davanti al Consiglio di Stato. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso, il Giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti. AI presente Regolamento verrà data adeguata pubblicità mediante affissione di manifesti murali e distribuzione di congruo numero di copie ai cittadini, in particolare agli alunni delle Scuole Medie insistenti nel Comune, nonché alle Associazioni ed ai comitati portatori di interessi pubblici o diffusi. Spetta al Segretario Comunale sovrintendere alla concreta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento; compete, invece, al Direttore generale impartire, d'intesa col Segretario e la Giunta ove necessario, disposizioni applicative e proponendo le misure organizzative per ridurre i tempi dei procedimenti. II Segretario, in particolare, è incaricato: a)- di trasmettere il presente Regolamento e le sue successive
modifiche ed integrazioni, alla Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a
mente dell'art.27 L. n.241 /1990, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art.10 del D.P.R. 27.6.1992, nr.352; L'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento costituisce riferimento per la valutazione della responsabilità direttiva. La inosservanza di tali disposizioni comporta l'apertura del procedimento disciplinare secondo quanto previsto dalle vigente leggi e regolamenti, salvo che non costituisca reato penalmente perseguibile. II presente regolamento entrerà in vigore nel rispetto delle disposizioni statutarie vigenti. II presente regolamento previsto dall'art.5 della legge n.142/90 non necessita del controllo tutorio. Con l'entrata in vigore dei presente regolamento sono abrogati altri regolamenti analoghi, ove esistenti. I termini in allegato indicati troveranno efficacia con I'entrat in vigore del nuovo regolamento degli uffici e dei servizi, ivi compresa la nuova dotazione organica. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come atto normativo di diritto pubblico. - a cura del dr. M. Zaccaria - |
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