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STATUTO
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STATUTO DI CELLAMARE TITOLO I -
AUTONOMIA E FINALITÀ DEL COMUNE Art. 1 Autonomia del Comune TITOLO II
– ORDINAMENTO ISTITUZIONALE Capo II - Il
Consiglio
Art. 13 Elezione, composizione e durata Capo III
– Il Sindaco Art. 27 Il Sindaco Capo IV
– La Giunta
Art. 32 Composizione della Giunta Capo V –
Norme comuni
Art. 36 Mozione di sfiducia TITOLO III – PARTECIPAZIONE E DIRITTO ALL’INFORMAZIONE
Art. 38 Libere forme associative TITOLO IV
– ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI Capo I –
L’organizzazione amministrativa
Art. 43 Ordinamento degli uffici e dei servizi Capo II
– I servizi pubblici locali
Art. 49 I servizi pubblici locali TITOLO V
– DIFENSORE CIVICO Art. 53 Il Difensore Civico TITOLO VI
– FINANZA E CONTABILITÀ Art. 55 Autonomia finanziaria TITOLO VII
– DISPOSIZIONE FINALE
TITOLO I
Art. 1
1.
Il Comune di Cellamare, caratterizzato dal dinamismo operativo e
imprenditoriale del suo popolo, con le sue (lontane) tradizioni agricole,
artigianali, culturali e religiose:
-
ispira i principi di autonomia statutaria nel rispetto della
Costituzione della Repubblica;
-
rappresenta, come tale, la popolazione insediata nel proprio territorio
senza discriminazione di sesso, razza, religione e cultura, ne cura gli
interessi; ne promuove lo sviluppo
civile, sociale ed economico e le condizioni per rendere effettivi il diritto
al lavoro e il diritto allo studio, ne valorizza i beni artistici e culturali
salvaguardando l’ambiente nel suo significato più ampio, nel rispetto
delle leggi e secondo i principi dell’ordinamento della Repubblica;
-
si riconosce come zona di pace e
de-nuclearizzata.
2.
Il Comune, per legge:
a)- ha autonomia
normativa, organizzativa, finanziaria e amministrativa.
b)- è titolare di funzioni e poteri propri ed
esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla
Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
c)- svolge le sue funzioni anche attraverso
l’attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di
aggregazione sociale.
d)- favorisce la più ampia partecipazione della
popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere
associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su
temi d’interesse della comunità locale.
e)- assicura che i cittadini abbiano libero accesso
alle informazioni sulla vita amministrativa e sull’attività
dell’ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario
uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e
sociali, al sesso, alla religione, alla nazionalità ed alle condizioni
personali.
1.
Sono elementi costitutivi del Comune: la popolazione, il territorio ed
il patrimonio.
2.
La popolazione si compone di tutte le persone aventi nel territorio del
Comune la dimora abituale e continuativa.
3.
Il territorio comunale, suddiviso in agro ed abitato, è costituito dai
terreni individuati nelle mappe catastali relative all’agro di Cellamare.
E’ delimitato col piano topografico di cui all’art.9 della legge
1228 del 24/12/1954, approvato dall’Istituto Centrale di Statistica, di
Ha 586.
4.
Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con
Legge Regionale, ai sensi dell’art.133 della Costituzione, previo
referendum della popolazione del Comune.
5.
Costituiscono il patrimonio del Comune, oltreché i beni patrimoniali e
demaniali ed i loro frutti, anche tutte le entrate che afferiscono al Comune a
titolo di imposte, tasse ed altre assimilabili.
1.
Il Comune fonda la propria
azione sui principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà sociale e di
pace, secondo i criteri di imparzialità, di efficienza , di semplificazione e
di trasparenza delle procedure.
2.
Favorisce la crescita
sociale, culturale ed economica della collettività, tutela la salute come bene
primario del cittadino, organizza tempi e modalità della vita urbana per
rispondere alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei
lavoratori.
3.
E’ compito del Comune
adottare un piano di azioni positive per dare piena attuazione alla Convenzione
Internazionale dei Diritti dell’Infanzia.
4.
Il Comune riconosce e
garantisce la partecipazione delle organizzazioni sociali attraverso le quali
si esplica la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita
associativa di gruppo, favorisce le associazioni operanti in campo sociale,
culturale, assistenziali e di volontariato, assicurandone l’accesso alle
strutture, alle risorse di cui al successivo art.38 e ai servizi comunali.
5.
Promuove la collaborazione
di giovani obiettori di coscienza nell’ambito dei servizi sociali e
tutela i diritti degli immigrati.
6.
Riconosce le funzioni ed il
ruolo delle organizzazioni sindacali presenti nel territorio con le loro
strutture organizzative.
7.
Riconosce le funzioni e il
ruolo delle istituzioni scolastiche statali autonome presenti sul territorio e
con esse stabilisce rapporti di reciproca collaborazione e di continuità
temporale ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, successiva
legislazione e DPR 275/98.
8.
Promuove iniziative per
realizzare gemellaggi con altri
Comuni .
9.
Promuove
l’informatizzazione all’interno del proprio territorio come mezzo
di sviluppo sociale ed economico.
1.
La Sede del Comune è sita in Piazza Risorgimento.
2.
La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio
comunale. Presso detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e
le commissioni comunali.
3.
Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione
della Giunta Comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e
commissioni in altra sede.
4.
Le modificazioni della sede equivarrà a modifica statutaria e dovrà
essere preceduta da apposita delibera consiliare.
5.
Sia gli organi che le Commissioni, per disposizione regolamentare,
potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede
comunale. Art.5
1.
Lo Stemma, come segno
distintivo, è quello approvato con delibera podestarile n.50 del 30.7.1932. Il
bozzetto dello stemma viene allegato al presente statuto per farne parte
integrante e sostanziale sub lettera a).
2.
Il Gonfalone, approvato con Decreto del Re D'Italia Vittorio Emanuele
III in data 23/08/1933, è un drappo rettangolare di colore azzurro, il cui
bozzetto viene allegato al presente statuto sotto la lettera b) ed è custodito
nell'Ufficio del Sindaco.
3.
Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma è accompagnato dal
Sindaco che indossa la fascia tricolore ed è scortato dai vigili urbani in alta
uniforme.
4.
Sono vietati l’uso e la
riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali,
salvo espressa autorizzazione della Giunta comunale.
1.
Il Comune adotta propri
atti regolamentari per assicurare pari opportunità di uomini e donne nella vita
civile e nel lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza
del Consiglio dei Ministri – dipartimento delle funzione pubblica.
2.
Adotta tutte le misure per
attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità,
sulla base di quanto disposto dalla presidenza di cui al 1) comma.
Art. 7
1.
Il Comune garantisce,
nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo
possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché
della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996
n.675 e successive modifiche e integrazioni.
1.
Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi
necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della
comunità comunale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla
Regione ed alla Provincia.
2.
Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli
obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale.
3.
Il Comune attua forme di cooperazione tra enti per l’esercizio in
ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate,
secondo i principi della sussidiarietà e dell’omogeneità delle funzioni,
dell’economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell’adeguatezza
organizzativa.
4.
Il Comune gestisce il servizio elettorale, dell’anagrafe, dello
stato civile, di statistica e leva militare ed ogni altro servizio dello Stato
e della Regione organizzato a livello locale.
5.
Il Comune, con apposito regolamento, disciplina le funzioni proprie e
quelle coordinate con lo Stato e la Regione in materia di tutela e di piena
integrazione sociale delle persone disabili, in attuazione del principio di
valorizzazione della persona umana.
1.
Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto contenente le
norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente ai sensi dell'art.6 del Tuel
n.267/2000. Ad esso devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi
istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.
2.
Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei
due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga
raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta
giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3.
Le modifiche dello Statuto, precedute da idonee forme di consultazione,
sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, con votazioni separate sui
singoli articoli e votazione complessiva finale. Le modifiche
d’iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei
componenti il Consiglio.
4.
L’entrata in vigore di nuove leggi abroga le norme statutarie con essi
incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro cento venti giorni
dalla data di entrata in vigore delle
leggi suddette.
5.
Nessuna modifica potrà essere apportata allo Statuto nel semestre che
precede il rinnovo del Consiglio Comunale tranne modifiche rientranti tra
quelle indicate obbligatoriamente dalla Legge.
6.
Le delibere consiliari concernenti l’adozione dello Statuto, le
modifiche e l’abrogazione di esso di cui ai commi 2 e 3 sono inviate nei
termini di legge al controllo di legittimità.
7.
Dopo l’espletamento del controllo da parte dell’organo regionale, il testo è
inviato a cura del Sindaco alla Regione Puglia per la pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale. Esso è altresì affisso all’Albo pretorio comunale
per trenta giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell’Interno per
essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti e per ulteriori forme di
pubblicità.
8.
Lo Statuto e sue modifiche entrano in vigore decorsi trenta giorni
dalla sua affissione all’albo pretorio dell’Ente.
9.
Spetta al Sindaco il compito di dare la massima diffusione dello
Statuto e delle sue modifiche mediante invio di copia del testo alle
istituzioni pubbliche e private, alle associazioni, agli ordini professionali
ed alle organizzazioni sindacali rappresentative del mondo del lavoro esistenti nel territorio
comunale.
10.
Lo Statuto è a disposizione
dei cittadini per la consultazione presso la Sede comunale.
1.
Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.
2.
Il Comune esercita la potestà regolamentare nell’ambito dei principi
fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
3.
I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche
soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.
4.
I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali e agli
strumenti di pianificazione e le relative norme d’attuazione ed in genere
tutti i regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale entrano in
vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo
di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di venti giorni, da
effettuare successivamente all’esecutività delle relative deliberazioni
di approvazione.
5.
Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale
affissione di avviso all’Albo Pretorio e nella bacheca sita in Piazza
Aldo Moro.
6.
I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione nei modi e
termini stabiliti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione.
1.
Nella Sede Municipale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato
apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti,
dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per statuto a tale
adempimento.
2.
Il Messo Comunale cura la tenuta dell’Albo e l’affissione
degli atti soggetti a pubblicazione sotto la responsabilità del Segretario
comunale. TITOLO II
ORDINAMENTO
ISTITUZIONALE
Capo I
Gli organi istituzionali
1.
Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta ed il
Sindaco.
2.
Le relazioni istituzionali tra gli Organi suddetti sono ispirate ai
principi dell'efficienza dell'attività amministrativa, della trasparenza e
dell'efficacia nel perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale.
3.
Gli amministratori nell’esercizio delle proprie funzioni
improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona
amministrazione.
Il Consiglio Art. 13
1.
Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è
composto dal Sindaco e da 16 (sedici) Consiglieri.
2.
L’elezione del Consiglio Comunale, il numero e la posizione
giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e
decadenza sono regolate dalla legge.
3.
Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla
carica per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute
consecutive del Consiglio.
4.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e
modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.
5.
I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione
ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.
6.
La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.
7.
Il Consiglio, dopo l’indizione dei comizi elettorali e sino alla
data delle elezioni per il suo rinnovo, adotta i soli atti urgenti ed
improrogabili.
8.
I Consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello
scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, sino
alla loro sostituzione da parte degli organi istituzionali rinnovati.
1.
I Consiglieri Comunali rappresentano l’intera comunità ed
esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
2.
Le prerogative ed i diritti dei Consiglieri sono disciplinati dalla
legge, dal presente Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del
Consiglio comunale.
3.
I Consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni oggetto di
competenza del Consiglio.
4.
I Consiglieri hanno potere ispettivo sull’attività della Giunta e
degli uffici e servizi dell’Ente, che esercitano in forma organica
attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni,
interpellanze e mozioni come da regolamento.
5.
Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha
diritto di ottenere dagli uffici comunali, su richiesta verbale, copia di atti,
notizie ed informazioni utili ai fini dell’espletamento del mandato.
6.
Le deliberazioni della
Giunta sono fornite in elenco (art.125
DLGS267/2000) e copia ai capigruppo consiliari a cura del Segretario comunale.
7.
Le determinazioni dei Responsabili dei Servizi sono inviate in elenco
ai capigruppo consiliari.
8.
Il Consiglio è presieduto dal Sindaco. In caso di assenza od
impedimento è presieduto dal Vice Sindaco
e, in assenza di questi dal Consigliere Anziano.
9.
Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo
statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che
prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione
e la discussione delle proposte.
10.
I consigli sono dotati di
autonomia funzionale ed organizzativa. I particolari sono demandati al
regolamento del consiglio.
11.
Ciascun consigliere è tenuto al
eleggere un domicilio nel territorio comunale.
12.
I Consiglieri sono tenuti al
segreto nei casi determinati dalla legge.
13.
Al consigliere è assicurata una
adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio;
direttamente responsabile di tale provvedimento è il Sindaco.(art.39 c.4 DLGS
267/00)
14.
I Consiglieri hanno diritto di
iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e
possono presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze e risoluzioni.
15.
Per assicurare la massima
trasparenza, ogni consigliere deve comunicare all’ufficio di segreteria,
secondo le modalità stabilite nel regolamento, all’inizio,a metà ed alla
fine del mandato, i redditi posseduti.
1.
I consiglieri comunali sono
tenuti a comunicare a quale gruppo intendono appartenere. Gli stessi possono
costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono
stati eletti purché tali gruppi risultano composti da almeno due membri. Nel
caso in cui in una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questi sono
riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo
consiliare.
2.
I singoli gruppi devono comunicare nei dieci giorni successivi alla
prima seduta del Consiglio per iscritto al Segretario la loro composizione,
designando contestualmente Capo Gruppo. Con la stessa procedura dovranno essere
segnalate al Sindaco le variazioni della persona del Capo Gruppo. In mancanza
di tali comunicazioni viene considerato Capo gruppo il Consigliere del gruppo
"più anziano" secondo la legge elettorale.
3.
Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello
in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la
dichiarazione di accettazione del nuovo Capo Gruppo.
4.
Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non
aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo
consiliare. Qualora almeno due Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta
condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il
Capo Gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione
per iscritto al Sindaco, da parte del Consiglieri interessati.
5.
Il Regolamento determina la composizione, la costituzione e la nomina. Art. 17
1.
La Conferenza dai Capi Gruppo è
presieduta dal Sindaco che la convoca
ogni qualvolta lo ritenga utile per la programmazione dei lavori e per la
predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio nonché per
l’esame di ogni argomento che il Sindaco ritenga di iscrivere
all’ordine del giorno.
2.
La Conferenza ha competenza
sulle seguenti materie:
-
Statuto e relativi adeguamenti e revisioni;
-
Regolamento del Consiglio comunale.
3. I Capi Gruppo hanno
facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla
Conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
4. Il Regolamento determina
i poteri della Conferenza e ne
disciplina organizzazione e forme di pubblicità. Art. 18
1.
Le norme del regolamento
di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri
appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l’effettivo esercizio
dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d’informazione
sull’attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e
degli enti dipendenti.
2.
. Ai gruppi delle
minoranze consiliari spetta la designazione della Presidenza delle commissioni
consiliari, aventi funzioni di controllo e di garanzia.
3.
Spetta altresì ai gruppi
di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi
stessi, la designazione o la nomina di loro rappresentanti negli organi
collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall’ente,
nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo
Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione di rappresentanti consiliari
in numero superiore ad uno. Art. 19
1.
La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal
Sindaco neo eletto nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti
e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell’invito di
convocazione.
2.
E’ presieduta dal Sindaco neo eletto o, in caso di sua assenza o
impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere Anziano (colui che ha ottenuto la
maggiore cifra individuale ai sensi dell'art.73 del Tuel con esclusione del
sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco) | ||||||||