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STATUTO

BILANCIO

REGOLAMENTI

ALBO

APPALTI

CONCORSI

ORDINANZE

 

 

STATUTO DI CELLAMARE

TITOLO I - AUTONOMIA E FINALITÀ DEL COMUNE

Art. 1 Autonomia del Comune
Art. 2 Elementi del Comune
Art. 3 Principi
Art. 4 Sede e territorio
Art. 5 Stemma, Gonfalone, fascia tricolore e distintivo del Sindaco
Art. 6 Pari opportunità
Art. 7 Tutela dei dati personali
Art. 8  Funzioni
Art. 9  Statuto Comunale
Art. 10  Regolamenti
Art. 11  Albo Pretorio

TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Capo I – Gli organi istituzionali

Art. 12 Organi

Capo II - Il Consiglio

Art. 13 Elezione, composizione e durata
Art. 14 I Consiglieri
Art. 15 Indennità di funzioni
Art. 16 Gruppi consiliari
Art. 17 Conferenza dei Capi Gruppo
Art. 18 Prerogative delle minoranze consiliari
Art. 19 Prima seduta del Consiglio
Art. 20 Presidenza del Consiglio
Art. 21 Linee programmatiche dell’azione di governo dell’ente
Art. 22 Competenze del Consiglio
Art. 23 Commissioni consiliari  permanenti
Art. 24 Commissioni Consiliari straordinarie, temporanee e speciali
Art. 25 Adunanze del Consiglio
Art. 26 Funzionamento del Consiglio
 

Capo III – Il Sindaco

Art. 27 Il Sindaco
Art. 28 Competenze del Sindaco
Art. 29 Il Vice Sindaco
Art. 30 Deleghe e incarichi
Art. 31 Cessazione dalla carica di Sindaco
 

Capo IV – La Giunta

Art. 32 Composizione della Giunta
Art. 33 Funzionamento della Giunta
Art. 34 Competenze della Giunta
Art. 35 Revoca degli Assessori
 

Capo V – Norme comuni

Art. 36 Mozione di sfiducia
Art. 37 Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione
 

TITOLO III – PARTECIPAZIONE E DIRITTO ALL’INFORMAZIONE

Art. 38 Libere forme associative
Art. 39 Consulte tecniche di settore
Art. 40 Consultazioni, istanze, proposte e petizioni
Art. 41 Referendum
Art. 42 Diritto d’accesso e d’informazione dei cittadini
 

TITOLO IV – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Capo I – L’organizzazione amministrativa

Art. 43 Ordinamento degli uffici e dei servizi
Art. 44 Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale
Art. 45 Il Segretario comunale
Art. 46 Il Direttore Generale
Art. 47 Responsabile degli uffici e dei servizi
Art. 48 Le determinazioni ed i decreti
 

Capo II – I servizi pubblici locali

Art. 49 I servizi pubblici locali
Art. 50 L’Azienda Speciale
Art. 51 L’Istituzione
Art. 52 Gestione dei servizi in forma associata
 

TITOLO V – DIFENSORE CIVICO

Art. 53 Il Difensore Civico
Art. 54 Requisiti e modalità di nomina del Difensore Civico
 

TITOLO VI – FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 55 Autonomia finanziaria
Art. 56 Demanio e patrimonio
Art. 57 Revisione economico-finanziaria
Art. 58 Controllo di gestione e controllo di qualità
 

TITOLO VII – DISPOSIZIONE FINALE

Art. 59 Disposizione finale
 

 

TITOLO I
AUTONOMIA E FINALITA’ DEL COMUNE

Art. 1
Autonomia del Comune

1.           Il Comune di Cellamare, caratterizzato dal dinamismo operativo e imprenditoriale del suo popolo, con le sue (lontane) tradizioni agricole, artigianali, culturali e religiose:

-                     ispira i principi di autonomia statutaria nel rispetto della Costituzione della Repubblica;

-                     rappresenta, come tale, la popolazione insediata nel proprio territorio senza discriminazione di sesso, razza, religione e cultura, ne cura gli interessi;  ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico e le condizioni per rendere effettivi il diritto al lavoro e il diritto allo studio, ne valorizza i beni artistici e culturali salvaguardando l’ambiente nel suo significato più ampio, nel rispetto delle leggi e secondo i principi dell’ordinamento della Repubblica;

-                     si riconosce  come zona di pace e de-nuclearizzata.

2.           Il Comune, per legge:

a)- ha autonomia  normativa, organizzativa, finanziaria e amministrativa.

b)- è titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

c)- svolge le sue funzioni anche attraverso l’attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.

d)- favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi d’interesse della comunità locale.

e)- assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull’attività dell’ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione, alla nazionalità ed alle condizioni personali.

Art.2
Elem
enti del Comune

 

1.           Sono elementi costitutivi del Comune: la popolazione, il territorio ed il patrimonio.

2.           La popolazione si compone di tutte le persone aventi nel territorio del Comune la dimora abituale e continuativa.

3.           Il territorio comunale, suddiviso in agro ed abitato, è costituito dai terreni individuati nelle mappe catastali relative all’agro di Cellamare. E’ delimitato col piano topografico di cui all’art.9 della legge 1228 del 24/12/1954, approvato dall’Istituto Centrale di Statistica, di Ha 586.

4.           Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con Legge Regionale, ai sensi dell’art.133 della Costituzione, previo referendum della popolazione del Comune.

5.           Costituiscono il patrimonio del Comune, oltreché i beni patrimoniali e demaniali ed i loro frutti, anche tutte le entrate che afferiscono al Comune a titolo di imposte, tasse ed altre assimilabili.

Art.3
Principi

 

1.   Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà sociale e di pace, secondo i criteri di imparzialità, di efficienza , di semplificazione e di trasparenza delle procedure.

2.   Favorisce la crescita sociale, culturale ed economica della collettività, tutela la salute come bene primario del cittadino, organizza tempi e modalità della vita urbana per rispondere alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori.

3.   E’ compito del Comune adottare un piano di azioni positive per dare piena attuazione alla Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia.

4.   Il Comune riconosce e garantisce la partecipazione delle organizzazioni sociali attraverso le quali si esplica la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita associativa di gruppo, favorisce le associazioni operanti in campo sociale, culturale, assistenziali e di volontariato, assicurandone l’accesso alle strutture, alle risorse di cui al successivo art.38 e ai servizi comunali.

5.   Promuove la collaborazione di giovani obiettori di coscienza nell’ambito dei servizi sociali e tutela i diritti degli immigrati.

6.   Riconosce le funzioni ed il ruolo delle organizzazioni sindacali presenti nel territorio con le loro strutture organizzative.

7.   Riconosce le funzioni e il ruolo delle istituzioni scolastiche statali autonome presenti sul territorio e con esse stabilisce rapporti di reciproca collaborazione e di continuità temporale ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, successiva legislazione e DPR 275/98.

8.   Promuove iniziative per realizzare gemellaggi con  altri Comuni  .

9.   Promuove l’informatizzazione all’interno del proprio territorio come mezzo di sviluppo sociale ed economico.

Art.4
Sede e Territorio

1.                 La Sede del Comune è sita in Piazza Risorgimento.

2.                 La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. Presso detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

3.            Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta Comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

4.            Le modificazioni della sede equivarrà a modifica statutaria e dovrà essere preceduta da apposita delibera consiliare.

5.            Sia gli organi che le Commissioni, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede comunale.

Art.5
Stemma – Gonfalone – fascia tricolore e distintivo del Sindaco
 

1.            Lo Stemma, come segno distintivo, è quello approvato con delibera podestarile n.50 del 30.7.1932. Il bozzetto dello stemma viene allegato al presente statuto per farne parte integrante e sostanziale sub lettera a).

2.            Il Gonfalone, approvato con Decreto del Re D'Italia Vittorio Emanuele III in data 23/08/1933, è un drappo rettangolare di colore azzurro, il cui bozzetto viene allegato al presente statuto sotto la lettera b) ed è custodito nell'Ufficio del Sindaco.

3.            Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma è accompagnato dal Sindaco che indossa la fascia tricolore ed è scortato dai vigili urbani in alta uniforme.

4.             Sono vietati l’uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta comunale.

Art 6
Pari opportunità

1.            Il Comune adotta propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità di uomini e donne nella vita civile e nel lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento delle funzione pubblica.

2.            Adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza di cui al 1) comma.

Art. 7
Tutela dei dati personali

1.            Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n.675 e successive modifiche e integrazioni.

Art.8
Funzioni

1.            Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia.

2.            Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale.

3.            Il Comune attua forme di cooperazione tra enti per l’esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell’omogeneità delle funzioni, dell’economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell’adeguatezza organizzativa.

4.            Il Comune gestisce il servizio elettorale, dell’anagrafe, dello stato civile, di statistica e leva militare ed ogni altro servizio dello Stato e della Regione organizzato a livello locale.

5.            Il Comune, con apposito regolamento, disciplina le funzioni proprie e quelle coordinate con lo Stato e la Regione in materia di tutela e di piena integrazione sociale delle persone disabili, in attuazione del principio di valorizzazione della persona umana.

Art. 9
Statuto comunale

1.            Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto contenente le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente ai sensi dell'art.6 del Tuel n.267/2000. Ad esso devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.

2.            Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3.           Le modifiche dello Statuto, precedute da idonee forme di consultazione, sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, con votazioni separate sui singoli articoli e votazione complessiva finale. Le modifiche d’iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei componenti il Consiglio.

4.            L’entrata in vigore di nuove leggi  abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro cento venti giorni dalla data di entrata in vigore  delle leggi suddette.

5.           Nessuna modifica potrà essere apportata allo Statuto nel semestre che precede il rinnovo del Consiglio Comunale tranne modifiche rientranti tra quelle indicate obbligatoriamente dalla Legge.

6.           Le delibere consiliari concernenti l’adozione dello Statuto, le modifiche e l’abrogazione di esso di cui ai commi 2 e 3 sono inviate nei termini di legge al controllo di legittimità.

7.           Dopo l’espletamento del controllo da parte  dell’organo regionale, il testo è inviato a cura del Sindaco alla Regione Puglia per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Esso è altresì affisso all’Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti e per ulteriori forme di pubblicità.

8.           Lo Statuto e sue modifiche entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio dell’Ente.

9.           Spetta al Sindaco il compito di dare la massima diffusione dello Statuto e delle sue modifiche mediante invio di copia del testo alle istituzioni pubbliche e private, alle associazioni, agli ordini professionali ed alle organizzazioni sindacali rappresentative  del mondo del lavoro esistenti nel territorio comunale.

10.       Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede comunale.

 

Art.10
Regolamenti

1.           Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.

2.           Il Comune esercita la potestà regolamentare nell’ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.

3.           I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.

4.           I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali e agli strumenti di pianificazione e le relative norme d’attuazione ed in genere tutti i regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di venti giorni, da effettuare successivamente all’esecutività delle relative deliberazioni di approvazione.

5.           Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso all’Albo Pretorio e nella bacheca sita in Piazza Aldo Moro.

6.           I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione nei modi e termini stabiliti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione.

Art.11
Albo Pretorio

1.            Nella Sede Municipale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per statuto a tale adempimento.

2.            Il Messo Comunale cura la tenuta dell’Albo e l’affissione degli atti soggetti a pubblicazione sotto la responsabilità del Segretario comunale.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I

 Gli organi istituzionali

 

Art.12
Organi

1.            Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

2.            Le relazioni istituzionali tra gli Organi suddetti sono ispirate ai principi dell'efficienza dell'attività amministrativa, della trasparenza e dell'efficacia nel perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale.

3.            Gli amministratori nell’esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.

 Capo II

Il Consiglio

Art. 13
Elezione, composizione e durata

1.           Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da 16 (sedici) Consiglieri.

2.           L’elezione del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.

3.            Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio.

4.            La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.

5.            I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.

6.            La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.

7.            Il Consiglio, dopo l’indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il suo rinnovo, adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.

8.            I Consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, sino alla loro sostituzione da parte degli organi istituzionali rinnovati.

Art. 14
I Consiglieri

1.            I Consiglieri Comunali rappresentano l’intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.

2.            Le prerogative ed i diritti dei Consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

3.            I Consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.

4.            I Consiglieri hanno potere ispettivo sull’attività della Giunta e degli uffici e servizi dell’Ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni come da regolamento.

5.            Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici comunali, su richiesta verbale, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell’espletamento del mandato. 

6.            Le deliberazioni  della Giunta  sono fornite in elenco (art.125 DLGS267/2000) e copia ai capigruppo consiliari a cura del Segretario comunale.

7.            Le determinazioni dei Responsabili dei Servizi sono inviate in elenco ai capigruppo consiliari.

8.            Il Consiglio è presieduto dal Sindaco. In caso di assenza od impedimento è presieduto dal Vice Sindaco  e, in assenza di questi dal Consigliere Anziano.

9.            Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.

10.         I consigli sono dotati di autonomia funzionale ed organizzativa. I particolari sono demandati al regolamento del consiglio.

11.         Ciascun consigliere è tenuto al eleggere un domicilio nel territorio comunale.

12.         I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge.

13.         Al consigliere è assicurata una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio; direttamente responsabile di tale provvedimento è il Sindaco.(art.39 c.4 DLGS 267/00)

14.         I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e possono presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze e risoluzioni.

15.         Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare all’ufficio di segreteria, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all’inizio,a metà ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.

Art. 15
Indennità di funzione

         I Consiglieri Comunali, a norma dell'art.82 del Tuel, hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni.

Art.16
Gruppi consiliari

1.            I consiglieri comunali  sono tenuti a comunicare a quale gruppo intendono appartenere. Gli stessi possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purché tali gruppi risultano composti da almeno due membri. Nel caso in cui in una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

2.            I singoli gruppi devono comunicare nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio per iscritto al Segretario la loro composizione, designando contestualmente Capo Gruppo. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Sindaco le variazioni della persona del Capo Gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capo gruppo il Consigliere del gruppo "più anziano" secondo la legge elettorale.

3.            Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del nuovo Capo Gruppo.

4.            Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora almeno due Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il Capo Gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco, da parte del Consiglieri interessati.

5.            Il Regolamento determina la composizione, la costituzione e la nomina.

Art. 17
Conferenza dei Capi Gruppo

1.           La Conferenza dai  Capi Gruppo è presieduta dal  Sindaco che la convoca ogni qualvolta lo ritenga utile per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio nonché per l’esame di ogni argomento che il Sindaco ritenga di iscrivere all’ordine del giorno.

2.           La Conferenza ha competenza  sulle seguenti materie:

-         Statuto e relativi adeguamenti e revisioni;

-         Regolamento del Consiglio comunale.

3. I Capi Gruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

4. Il Regolamento determina i poteri della Conferenza  e ne disciplina organizzazione e forme di pubblicità.

 

Art. 18
Prerogative delle minoranze consiliari

1.            Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l’effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d’informazione sull’attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.

2.            . Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione della Presidenza delle commissioni consiliari, aventi funzioni di controllo e di garanzia.

3.            Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la designazione o la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall’ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione di rappresentanti consiliari in numero superiore ad uno.

Art. 19
Prima seduta del Consiglio

1.            La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco neo eletto nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell’invito di convocazione.

2.            E’ presieduta dal Sindaco neo eletto o, in caso di sua assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere Anziano (colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art.73 del Tuel con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco)