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STATUTO

BILANCIO

REGOLAMENTI

ALBO

APPALTI

CONCORSI

ORDINANZE

 

 

STATUTO DI CELLAMARE

TITOLO I - AUTONOMIA E FINALITÀ DEL COMUNE

Art. 1 Autonomia del Comune
Art. 2 Elementi del Comune
Art. 3 Principi
Art. 4 Sede e territorio
Art. 5 Stemma, Gonfalone, fascia tricolore e distintivo del Sindaco
Art. 6 Pari opportunità
Art. 7 Tutela dei dati personali
Art. 8  Funzioni
Art. 9  Statuto Comunale
Art. 10  Regolamenti
Art. 11  Albo Pretorio

TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Capo I – Gli organi istituzionali

Art. 12 Organi

Capo II - Il Consiglio

Art. 13 Elezione, composizione e durata
Art. 14 I Consiglieri
Art. 15 Indennità di funzioni
Art. 16 Gruppi consiliari
Art. 17 Conferenza dei Capi Gruppo
Art. 18 Prerogative delle minoranze consiliari
Art. 19 Prima seduta del Consiglio
Art. 20 Presidenza del Consiglio
Art. 21 Linee programmatiche dell’azione di governo dell’ente
Art. 22 Competenze del Consiglio
Art. 23 Commissioni consiliari  permanenti
Art. 24 Commissioni Consiliari straordinarie, temporanee e speciali
Art. 25 Adunanze del Consiglio
Art. 26 Funzionamento del Consiglio
 

Capo III – Il Sindaco

Art. 27 Il Sindaco
Art. 28 Competenze del Sindaco
Art. 29 Il Vice Sindaco
Art. 30 Deleghe e incarichi
Art. 31 Cessazione dalla carica di Sindaco
 

Capo IV – La Giunta

Art. 32 Composizione della Giunta
Art. 33 Funzionamento della Giunta
Art. 34 Competenze della Giunta
Art. 35 Revoca degli Assessori
 

Capo V – Norme comuni

Art. 36 Mozione di sfiducia
Art. 37 Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione
 

TITOLO III – PARTECIPAZIONE E DIRITTO ALL’INFORMAZIONE

Art. 38 Libere forme associative
Art. 39 Consulte tecniche di settore
Art. 40 Consultazioni, istanze, proposte e petizioni
Art. 41 Referendum
Art. 42 Diritto d’accesso e d’informazione dei cittadini
 

TITOLO IV – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Capo I – L’organizzazione amministrativa

Art. 43 Ordinamento degli uffici e dei servizi
Art. 44 Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale
Art. 45 Il Segretario comunale
Art. 46 Il Direttore Generale
Art. 47 Responsabile degli uffici e dei servizi
Art. 48 Le determinazioni ed i decreti
 

Capo II – I servizi pubblici locali

Art. 49 I servizi pubblici locali
Art. 50 L’Azienda Speciale
Art. 51 L’Istituzione
Art. 52 Gestione dei servizi in forma associata
 

TITOLO V – DIFENSORE CIVICO

Art. 53 Il Difensore Civico
Art. 54 Requisiti e modalità di nomina del Difensore Civico
 

TITOLO VI – FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 55 Autonomia finanziaria
Art. 56 Demanio e patrimonio
Art. 57 Revisione economico-finanziaria
Art. 58 Controllo di gestione e controllo di qualità
 

TITOLO VII – DISPOSIZIONE FINALE

Art. 59 Disposizione finale
 

 

TITOLO I
AUTONOMIA E FINALITA’ DEL COMUNE

Art. 1
Autonomia del Comune

1.           Il Comune di Cellamare, caratterizzato dal dinamismo operativo e imprenditoriale del suo popolo, con le sue (lontane) tradizioni agricole, artigianali, culturali e religiose:

-                     ispira i principi di autonomia statutaria nel rispetto della Costituzione della Repubblica;

-                     rappresenta, come tale, la popolazione insediata nel proprio territorio senza discriminazione di sesso, razza, religione e cultura, ne cura gli interessi;  ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico e le condizioni per rendere effettivi il diritto al lavoro e il diritto allo studio, ne valorizza i beni artistici e culturali salvaguardando l’ambiente nel suo significato più ampio, nel rispetto delle leggi e secondo i principi dell’ordinamento della Repubblica;

-                     si riconosce  come zona di pace e de-nuclearizzata.

2.           Il Comune, per legge:

a)- ha autonomia  normativa, organizzativa, finanziaria e amministrativa.

b)- è titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

c)- svolge le sue funzioni anche attraverso l’attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.

d)- favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi d’interesse della comunità locale.

e)- assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull’attività dell’ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione, alla nazionalità ed alle condizioni personali.

Art.2
Elem
enti del Comune

 

1.           Sono elementi costitutivi del Comune: la popolazione, il territorio ed il patrimonio.

2.           La popolazione si compone di tutte le persone aventi nel territorio del Comune la dimora abituale e continuativa.

3.           Il territorio comunale, suddiviso in agro ed abitato, è costituito dai terreni individuati nelle mappe catastali relative all’agro di Cellamare. E’ delimitato col piano topografico di cui all’art.9 della legge 1228 del 24/12/1954, approvato dall’Istituto Centrale di Statistica, di Ha 586.

4.           Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con Legge Regionale, ai sensi dell’art.133 della Costituzione, previo referendum della popolazione del Comune.

5.           Costituiscono il patrimonio del Comune, oltreché i beni patrimoniali e demaniali ed i loro frutti, anche tutte le entrate che afferiscono al Comune a titolo di imposte, tasse ed altre assimilabili.

Art.3
Principi

 

1.   Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà sociale e di pace, secondo i criteri di imparzialità, di efficienza , di semplificazione e di trasparenza delle procedure.

2.   Favorisce la crescita sociale, culturale ed economica della collettività, tutela la salute come bene primario del cittadino, organizza tempi e modalità della vita urbana per rispondere alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori.

3.   E’ compito del Comune adottare un piano di azioni positive per dare piena attuazione alla Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia.

4.   Il Comune riconosce e garantisce la partecipazione delle organizzazioni sociali attraverso le quali si esplica la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita associativa di gruppo, favorisce le associazioni operanti in campo sociale, culturale, assistenziali e di volontariato, assicurandone l’accesso alle strutture, alle risorse di cui al successivo art.38 e ai servizi comunali.

5.   Promuove la collaborazione di giovani obiettori di coscienza nell’ambito dei servizi sociali e tutela i diritti degli immigrati.

6.   Riconosce le funzioni ed il ruolo delle organizzazioni sindacali presenti nel territorio con le loro strutture organizzative.

7.   Riconosce le funzioni e il ruolo delle istituzioni scolastiche statali autonome presenti sul territorio e con esse stabilisce rapporti di reciproca collaborazione e di continuità temporale ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, successiva legislazione e DPR 275/98.

8.   Promuove iniziative per realizzare gemellaggi con  altri Comuni  .

9.   Promuove l’informatizzazione all’interno del proprio territorio come mezzo di sviluppo sociale ed economico.

Art.4
Sede e Territorio

1.                 La Sede del Comune è sita in Piazza Risorgimento.

2.                 La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. Presso detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

3.            Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta Comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

4.            Le modificazioni della sede equivarrà a modifica statutaria e dovrà essere preceduta da apposita delibera consiliare.

5.            Sia gli organi che le Commissioni, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede comunale.

Art.5
Stemma – Gonfalone – fascia tricolore e distintivo del Sindaco
 

1.            Lo Stemma, come segno distintivo, è quello approvato con delibera podestarile n.50 del 30.7.1932. Il bozzetto dello stemma viene allegato al presente statuto per farne parte integrante e sostanziale sub lettera a).

2.            Il Gonfalone, approvato con Decreto del Re D'Italia Vittorio Emanuele III in data 23/08/1933, è un drappo rettangolare di colore azzurro, il cui bozzetto viene allegato al presente statuto sotto la lettera b) ed è custodito nell'Ufficio del Sindaco.

3.            Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma è accompagnato dal Sindaco che indossa la fascia tricolore ed è scortato dai vigili urbani in alta uniforme.

4.             Sono vietati l’uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta comunale.

Art 6
Pari opportunità

1.            Il Comune adotta propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità di uomini e donne nella vita civile e nel lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento delle funzione pubblica.

2.            Adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza di cui al 1) comma.

Art. 7
Tutela dei dati personali

1.            Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n.675 e successive modifiche e integrazioni.

Art.8
Funzioni

1.            Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia.

2.            Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale.

3.            Il Comune attua forme di cooperazione tra enti per l’esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell’omogeneità delle funzioni, dell’economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell’adeguatezza organizzativa.

4.            Il Comune gestisce il servizio elettorale, dell’anagrafe, dello stato civile, di statistica e leva militare ed ogni altro servizio dello Stato e della Regione organizzato a livello locale.

5.            Il Comune, con apposito regolamento, disciplina le funzioni proprie e quelle coordinate con lo Stato e la Regione in materia di tutela e di piena integrazione sociale delle persone disabili, in attuazione del principio di valorizzazione della persona umana.

Art. 9
Statuto comunale

1.            Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto contenente le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente ai sensi dell'art.6 del Tuel n.267/2000. Ad esso devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.

2.            Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3.           Le modifiche dello Statuto, precedute da idonee forme di consultazione, sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, con votazioni separate sui singoli articoli e votazione complessiva finale. Le modifiche d’iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei componenti il Consiglio.

4.            L’entrata in vigore di nuove leggi  abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro cento venti giorni dalla data di entrata in vigore  delle leggi suddette.

5.           Nessuna modifica potrà essere apportata allo Statuto nel semestre che precede il rinnovo del Consiglio Comunale tranne modifiche rientranti tra quelle indicate obbligatoriamente dalla Legge.

6.           Le delibere consiliari concernenti l’adozione dello Statuto, le modifiche e l’abrogazione di esso di cui ai commi 2 e 3 sono inviate nei termini di legge al controllo di legittimità.

7.           Dopo l’espletamento del controllo da parte  dell’organo regionale, il testo è inviato a cura del Sindaco alla Regione Puglia per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Esso è altresì affisso all’Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti e per ulteriori forme di pubblicità.

8.           Lo Statuto e sue modifiche entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio dell’Ente.

9.           Spetta al Sindaco il compito di dare la massima diffusione dello Statuto e delle sue modifiche mediante invio di copia del testo alle istituzioni pubbliche e private, alle associazioni, agli ordini professionali ed alle organizzazioni sindacali rappresentative  del mondo del lavoro esistenti nel territorio comunale.

10.       Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede comunale.

 

Art.10
Regolamenti

1.           Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.

2.           Il Comune esercita la potestà regolamentare nell’ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.

3.           I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.

4.           I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali e agli strumenti di pianificazione e le relative norme d’attuazione ed in genere tutti i regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di venti giorni, da effettuare successivamente all’esecutività delle relative deliberazioni di approvazione.

5.           Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso all’Albo Pretorio e nella bacheca sita in Piazza Aldo Moro.

6.           I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione nei modi e termini stabiliti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione.

Art.11
Albo Pretorio

1.            Nella Sede Municipale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per statuto a tale adempimento.

2.            Il Messo Comunale cura la tenuta dell’Albo e l’affissione degli atti soggetti a pubblicazione sotto la responsabilità del Segretario comunale.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I

 Gli organi istituzionali

 

Art.12
Organi

1.            Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

2.            Le relazioni istituzionali tra gli Organi suddetti sono ispirate ai principi dell'efficienza dell'attività amministrativa, della trasparenza e dell'efficacia nel perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale.

3.            Gli amministratori nell’esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.

 Capo II

Il Consiglio

Art. 13
Elezione, composizione e durata

1.           Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da 16 (sedici) Consiglieri.

2.           L’elezione del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.

3.            Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio.

4.            La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.

5.            I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.

6.            La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.

7.            Il Consiglio, dopo l’indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il suo rinnovo, adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.

8.            I Consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, sino alla loro sostituzione da parte degli organi istituzionali rinnovati.

Art. 14
I Consiglieri

1.            I Consiglieri Comunali rappresentano l’intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.

2.            Le prerogative ed i diritti dei Consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

3.            I Consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.

4.            I Consiglieri hanno potere ispettivo sull’attività della Giunta e degli uffici e servizi dell’Ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni come da regolamento.

5.            Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici comunali, su richiesta verbale, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell’espletamento del mandato. 

6.            Le deliberazioni  della Giunta  sono fornite in elenco (art.125 DLGS267/2000) e copia ai capigruppo consiliari a cura del Segretario comunale.

7.            Le determinazioni dei Responsabili dei Servizi sono inviate in elenco ai capigruppo consiliari.

8.            Il Consiglio è presieduto dal Sindaco. In caso di assenza od impedimento è presieduto dal Vice Sindaco  e, in assenza di questi dal Consigliere Anziano.

9.            Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.

10.         I consigli sono dotati di autonomia funzionale ed organizzativa. I particolari sono demandati al regolamento del consiglio.

11.         Ciascun consigliere è tenuto al eleggere un domicilio nel territorio comunale.

12.         I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge.

13.         Al consigliere è assicurata una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio; direttamente responsabile di tale provvedimento è il Sindaco.(art.39 c.4 DLGS 267/00)

14.         I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e possono presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze e risoluzioni.

15.         Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare all’ufficio di segreteria, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all’inizio,a metà ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.

Art. 15
Indennità di funzione

         I Consiglieri Comunali, a norma dell'art.82 del Tuel, hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni.

Art.16
Gruppi consiliari

1.            I consiglieri comunali  sono tenuti a comunicare a quale gruppo intendono appartenere. Gli stessi possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purché tali gruppi risultano composti da almeno due membri. Nel caso in cui in una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

2.            I singoli gruppi devono comunicare nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio per iscritto al Segretario la loro composizione, designando contestualmente Capo Gruppo. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Sindaco le variazioni della persona del Capo Gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capo gruppo il Consigliere del gruppo "più anziano" secondo la legge elettorale.

3.            Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del nuovo Capo Gruppo.

4.            Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora almeno due Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il Capo Gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco, da parte del Consiglieri interessati.

5.            Il Regolamento determina la composizione, la costituzione e la nomina.

Art. 17
Conferenza dei Capi Gruppo

1.           La Conferenza dai  Capi Gruppo è presieduta dal  Sindaco che la convoca ogni qualvolta lo ritenga utile per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio nonché per l’esame di ogni argomento che il Sindaco ritenga di iscrivere all’ordine del giorno.

2.           La Conferenza ha competenza  sulle seguenti materie:

-         Statuto e relativi adeguamenti e revisioni;

-         Regolamento del Consiglio comunale.

3. I Capi Gruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

4. Il Regolamento determina i poteri della Conferenza  e ne disciplina organizzazione e forme di pubblicità.

 

Art. 18
Prerogative delle minoranze consiliari

1.            Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l’effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d’informazione sull’attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.

2.            . Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione della Presidenza delle commissioni consiliari, aventi funzioni di controllo e di garanzia.

3.            Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la designazione o la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall’ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione di rappresentanti consiliari in numero superiore ad uno.

Art. 19
Prima seduta del Consiglio

1.            La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco neo eletto nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell’invito di convocazione.

2.            E’ presieduta dal Sindaco neo eletto o, in caso di sua assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere Anziano (colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art.73 del Tuel con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco)

oppure, se anche quest'ultimo è assente o impedito, dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

3.            Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l’Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco.

4.            La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, la costituzione e nomina delle commissioni consiliari permanenti e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Art. 20
Presidenza del Consiglio

1.            Il Sindaco è Presidente del Consiglio e come tale:

a)     rappresenta il Consiglio Comunale;

b)    convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capi Gruppo, presiede la seduta e ne dirige i lavori;

c)     decide sull’ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;

d)    ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;

e)     sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;

f)     convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;

g)     insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;

h)     assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;

i)      esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell’ente.

2.            Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Art.21
Linee programmatiche dell’azione di governo dell’ente

1.            Il Sindaco, sulla base del programma politico, definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta, sentita la Giunta, al Consiglio Comunale per l’approvazione entro sessanta giorni dall’insediamento dello stesso.

2.            Il Consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche attraverso le commissioni consiliari, ciascuna per il settore di propria competenza, mediante un preventivo esame delle proposte illustrate dal Sindaco o dagli Assessori e la formulazione d’indicazioni, emendamenti, integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre ad approvazione del Consiglio.

3.            La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l’azione di governo inizialmente definita ed approvata.

4.            Il documento contenente le linee programmatiche dell’azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in consiglio comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, con unica votazione per appello nominale.

5.            Il documento così approvato costituisce il principale atto d’indirizzo dell’attività amministrativa e riferimento per l’esercizio della funzione di controllo politico - amministrativo del Consiglio.

6.            Fatte salve le eventuali competenze delle commissioni consiliari in ordine allo stato di attuazione dei piani e dei programmi, l’azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria, nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, ove lo richieda almeno la metà dei componenti il Consiglio.

7.            La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri di bilancio previsti dall' Art.193 del T.U. 18 agosto 2000, n.267

Art. 22
Competenze del Consiglio

1.            Il Consiglio Comunale, organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, ha competenza esclusiva nell’emanazione degli atti fondamentali indicati nell'art.42 del Tuel, in particolare:

a)    atti normativi:

-          Statuto dell’Ente, delle Aziende Speciali, delle società miste, delle Istituzioni e relative variazioni;

-          Regolamenti e relative variazioni, salva l'ipotesi di cui all'art.48, comma 3 del Tuel.

b)    atti di programmazione:

-          programmi,

-          piani finanziari,

- relazioni previsionali e programmatiche,

- piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici,

-          piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione,

- eventuali deroghe ai piani territoriali e urbanistici, ivi comprese le autorizzazioni al rilascio di concessioni edilizie in deroga ai vigenti strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché i pareri da rendere in dette materie,

-          bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni,

- ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei casi espressamente previsti dalla legge,

-          conti consuntivi.

c)    atti di decentramento:

-          tutti gli atti necessari all’istituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini.

d)    atti relativi al personale:

-          atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle dotazioni organiche e per l’approvazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,

-          autorizzazione alla polizia municipale a portare armi.

e)    atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti:

-          convenzioni fra Comuni e fra Comune e Provincia,

-          accordi di programma,

-          costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra enti locali.

f)     atti relativi a spese pluriennali

-          tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo

g)    atti relativi ad acquisti, alienazioni d’immobili, permute, concessioni ed appalti:

-          acquisti, permute ed alienazioni immobiliari che non siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio,

-          appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio.

h)           atti relativi ai servizi:

- atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza,

- assunzione diretta di pubblici servizi,

-          costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria,

-          concessioni di pubblici servizi,

-          affidamento di servizi o attività mediante convenzione.

i)     atti relativi alla disciplina dei tributi:

-          atti di istituzione di tributi e tariffe, nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge,

-          disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici,

-          modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di adeguamenti di competenza della Giunta.

l)     accensione di mutui e prestiti obbligazionari:

-          contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del Consiglio,

-          emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione,

-          emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione,

-          ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario,

m)   atti di nomina:

-          definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni,

-          nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge,

-          nomina d’ogni altra rappresentanza del Comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni statutarie e regolamentari,

-          nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e d’inchiesta, ordinarie o speciali aventi funzioni di controllo e di garanzia

n)    atti elettorali e politico – amministrativi:

-          esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti,

-          surrogazione dei consiglieri,

-          approvazione delle linee programmatiche di governo dell’Ente,

-          approvazione o reiezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia,

-          esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno,

-          esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze.

o)    ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od  esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico - amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.

Art.23
Commissioni consiliari permanenti

1.            Il Consiglio per l’esercizio delle proprie funzioni si articola in commissioni consiliari permanenti.

2.            Il regolamento ne determina la composizione, nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranze, le modalità di nomina o elezione, il funzionamento, il numero e le attribuzioni.

3.            Le sedute delle commissioni sono pubbliche fatti salvi i casi da prevedersi col Regolamento.

4.            Le commissioni hanno poteri referenti, redigenti, consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza del Consiglio.

5.            Le commissioni consiliari permanenti nell’ambito delle materie di rispettiva competenza verificano periodicamente lo stato di attuazione dei piani e programmi generali e settoriali e ne riferiscono al Consiglio.

6.            Esse esercitano altresì il controllo politico – amministrativo sull’andamento delle Aziende speciali, delle Istituzioni, delle società di capitali partecipate dal Comune, nonché sui soggetti concessionari dei servizi pubblici.

7.            Le commissioni consiliari permanenti possono disporre per l’esercizio delle loro funzioni audizioni di pubblici amministratori , funzionari,  compresi il Sindaco, gli Assessori, i responsabili degli uffici e servizi, il Segretario , il Direttore Generale e i Dirigenti scolastici statali, i quali hanno l’obbligo di intervenire alle audizioni e di cooperare al raggiungimento degli obiettivi delle commissioni.

8.            Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di predisporre e promuovere con le modalità previste dal regolamento l’approvazione da parte del Consiglio di atti d’indirizzo generali e settoriali e di loro integrazioni, modifiche e varianti.

9.            Il Sindaco, gli Assessori ed i responsabili degli uffici e dei servizi possono partecipare ai lavori delle commissioni permanenti con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.

10.         Le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dagli uffici dell’Ente e da quelli degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza e da tutti gli altri organi le informazioni relative alle materie di rispettiva competenza.

11.         Alle richieste delle commissioni consiliari non può essere opposto il segreto d’ufficio o il riserbo, salvo che per le categorie di atti esattamente individuate nel regolamento.

12.        I componenti delle Commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti a titolo personale senza oneri per l’ente.

Art. 24
Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali

1.           Il Consiglio può istituire - con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti - commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nell’atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all’espletamento del mandato.

2.           Le commissioni di indagine e di inchiesta sono presiedute da un consigliere di minoranza.

3.           I lavori delle commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica delle stesse.

4.           I lavori delle Commissioni si concludono con la presentazione, mediante deposito in segreteria a disposizione del Consiglio entro il termine fissato, di una relazione a cura del Presidente della Commissione.

5.           E’ in facoltà dei commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della Commissione.

6.           La relazione della Commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte all’esame del Consiglio per l’assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell’avvenuto deposito.

Art. 25
Adunanze del Consiglio

1.           Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all’ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

2.           Il Consiglio si riunisce validamente con l’intervento almeno della metà dei Consiglieri assegnati.

3.           Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati .

4.           Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.

5.           Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni.

6.           Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge o dallo Statuto e dai Regolamenti.

7.           Per gli atti di nomina è sufficiente, salvo diverse disposizioni di legge, di Statuto o di regolamento, la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.

8.            Alle riunioni consiliari possono essere chiamati dal Sindaco a presenziare altresì il Difensore Civico, il Revisore dei conti, i Consulenti del Comune, limitatamente agli atti da questi istruiti per conto del Comune e disciplinati dall’apposita convenzione.

9.           Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

10.       Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

-                Per approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

-                Per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'Art.193 del T.U. 18 agosto 200, n.267;

-                Per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

-                Per eventuali modifiche dello statuto.

d)    Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 26
Funzionamento del Consiglio

1.           Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

2.           Il Consiglio disciplina con proprio Regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, ordinarie, straordinarie, temporanee e speciali.

3.           Il Regolamento disciplina altresì l’esercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l’obiettivo dell’efficienza decisionale.

4.           Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari prevede in particolare:

e)           i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;

f)            le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;

g)           la formazione dei gruppi consiliari;

h)           l’istituzione della Conferenza dei Capi Gruppo, quale organo consultivo del Sindaco e del Presidente del Consiglio, se istituito, in particolare nell’esercizio delle sue funzioni di presidente delle adunanze consiliari;

i)             le modalità per la richiesta del controllo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;

j)             le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda convocazione, se non con l’intervento di almeno la metà dei componenti il Consiglio;

k)           le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico - amministrativo, nonché il funzionamento delle commissioni consiliari.

5.           Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale può prevedere l’istituzione di un ufficio di presidenza avente il compito di coadiuvare il presidente nell’esercizio delle sue funzioni, disciplinandone le modalità di costituzione, la composizione e l’organizzazione.

6.           Al Consiglio è assicurata dal regolamento una sufficiente dotazione di risorse finanziarie, di mezzi e di personale per il funzionamento, disciplinandone la gestione e le modalità d’impiego.

7.           Il regolamento assicura le risorse necessarie al funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Capo III

Il Sindaco

Art. 27
Il Sindaco

1.            Il Sindaco è il capo dell’amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto ed è membro del Consiglio.

2.            Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell’amministrazione dell’Ente.

3.            Sovrintende all’andamento generale dell’Ente, provvede a dare impulso all’attività degli altri organi comunali e ne coordina l’attività.

4.            Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, ne dirige i lavori ed assicura la rispondenza dell’attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

5.            Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo statuto.

6.            Per l’esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

7.            Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione dopo l’elezione del presidente, pronunciando la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l’ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti cittadini”.

8.            Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

Art. 28
Competenze del Sindaco

1.            Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale e ne fissa l’ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento.

2.            Il sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.

3.            Il sindaco coordina ed organizza, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d’apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.

4.            Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza.

5.            Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all’eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.

6.            Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

7.            Il Sindaco indice i referendum comunali.

8.            Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti.

9.            Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.

10.       Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura lasciando alla Giunta , con proprio atto,  la costituzione in giudizio dell’Ente e la proposizione delle liti.

11.       Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

12.       Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al comune.

Art. 29
Il Vice Sindaco

1.           Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.

2.           In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l’Assessore più anziano di età.

Art. 30
Deleghe ed incarichi

1.           Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l’esercizio delle proprie attribuzioni.

2.           Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

3.           Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell’amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.

4.           La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

5.           L’atto di delega – in forma scritta obbligatoria – indica l’oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.

6.           La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco - anche dopo aver rilasciato delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

7.           La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.

8.           La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell’interesse dell’Amministrazione.

9.           Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.

10.       Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell’interesse dell’Amministrazione.

11.       Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

12.       Non è consentita la mera delega di firma.

Art. 31
Cessazione dalla carica di Sindaco

1.            L’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

2.            Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.

3.            Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.

4.            Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Vice Sindaco, il quale ha l’obbligo di riunire il Consiglio entro i successivi dieci giorni.

5.            Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all’immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

6.            Di tale evenienza il Segretario comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario.

 Capo IV

La Giunta

 

Art. 32
Composizione della Giunta

1.           La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un massimo di n.4 (quattro) Assessori compreso il Vice Sindaco.

2.           Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima dell’insediamento del Consiglio Comunale, tra i consiglieri comunali.

3.            Non possono far parte della Giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.

4.           Gli Assessori non possono essere nominati rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni ed organismi esterni ed interni all’ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò competa loro per effetto della carica rivestita.

5.           La Giunta all’atto dell’insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.

6.           Gli assessori hanno diritto, allo stesso modo dei consiglieri comunali, di accedere alle informazioni necessarie all’espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio. Non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 33
Funzionamento della Giunta

1.           Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.

2.            Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l’unità d’indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.

3.           La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.

4.           Per la validità delle sedute è richiesto l’intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.

5.           La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.

6.           Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

7.           A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta il Direttore generale, Funzionari, Responsabili dei Servizi, incaricati di posizioni organizzative del Comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

8.           Il regolamento disciplina il funzionamento della Giunta per quanto non previsto dallo Statuto.

Art. 34
Competenze della Giunta

1.           La Giunta collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del Comune e per l’attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d’impulso nei confronti del Consiglio.

2.           La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale e dei Responsabili degli uffici e dei servizi.

3.           Rientra altresì nella competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo statuto in materia di organizzazione e di personale.

4.           Compie gli atti di indirizzo, definendo obiettivi e programmi da assegnare ai dirigenti degli uffici, che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio.

5.           Spetta tra l’altro alla Giunta:

-                predisporre il bilancio ed il conto consuntivo del Comune;

-                predisporre, eventualmente avvalendosi del contributo delle competenti Commissioni consiliari, i programmi ed i piani del Comune e curarne l’attuazione;

-                adottare i provvedimenti per realizzare i programmi ed i piani approvati dal Consiglio Comunale, compresi quelli concernenti l’esecuzione delle opere pubbliche;

-                indirizzare e coordinare l’attività degli uffici comunali adottando  i Regolamenti sullo ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, ovvero i provvedimenti di natura discrezionale che non siano riservati alla competenza del Sindaco, del Consiglio e della dirigenza;

-                individuare i responsabili di servizi cui assegnare le risorse del P.E.G. , nonché gli obiettivi da raggiungere che devono essere ispirati a criteri di efficienza, efficacia ed economicità della gestione;

-                deliberare sulle variazioni di bilancio in via d’urgenza, sottoponendo le relative deliberazioni a ratifica del Consiglio nei successivi sessanta giorni a pena di decadenza;

-                deliberare in materia di liti attive e passive;

-                deliberare la previa nomina del Direttore Generale che sarà nominato dal Sindaco;

-                deliberare la previa revoca del Segretario che può essere revocato dal Sindaco;

-                la Giunta, sentito il Consiglio Comunale, avvierà iniziative tendenti al rafforzamento dei rapporti e dell’interscambio di esperienze culturali e sociali con gli altri Comuni limitrofi;

-                 etc.

Art. 35
Revoca degli Assessori

1.            Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall’incarico uno o più Assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.

2.            La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

 

Capo V

Norme comuni

 

Art. 36
Mozione di sfiducia

1.            Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2.            Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3.            La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei componenti il Consiglio (n. 7), senza computare a tal fine il sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

4.            Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell’assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

Art. 37
Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

1.            Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali e’ vietato ricoprire incarichi professionali ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

2.            E’ fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell’Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.

3.            I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell’ambito del territorio comunali.

4.            Tutti gli amministratori hanno altresì l’obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

5.            L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell’atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

6.            Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazioni ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

 

TITOLO III

 PARTECIPAZIONE E DIRITTO ALL’INFORMAZIONE


Art. 38
Libere forme associative

1.            Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale.

2.            A tal fine il Comune:

a)    sostiene i programmi e l’attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell’intera comunità, attraverso l’erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, l’assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;

b)    definisce le forme di partecipazione delle associazioni all’attività di programmazione dell’Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti;

c)    può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l’organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all’Ente;

d)    coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.

3.            Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà d’iscrizione all’associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l’elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.

4.            Le associazioni operanti nel Comune, in possesso di detti requisiti, sono iscritte, a domanda, nell’albo delle associazioni.

5.            L’albo è annualmente aggiornato con le modalità stabilite nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

Art.39
Consulte tecniche di settore

1.           Il Consiglio Comunale, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all’Amministrazione locale, può istituire, disciplinandone la composizione, le funzioni e l’attività, consulte permanenti con la finalità di fornire all’Amministrazione il supporto tecnico e propositivo nei principali settori di attività dell’ente.

2.           Sono chiamati a far parte delle Consulte i rappresentanti delle associazioni interessate in relazione alla materia assegnata, gli esponenti designati dalle categorie economiche e sociali ed uno o più esperti di nomina consiliare.

3.           Le Consulte di settore possono essere sentite per la predisposizione del bilancio annuale di previsione.

Art. 40
Consultazioni, istanze, proposte e petizioni

1.           Il Consiglio Comunale e la Giunta, in materia di esclusiva competenza del Comune, promuovono la consultazione di tutti i cittadini residenti e domiciliati, o di parti omogenee di essi, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, quando ciò sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei voti.

2.           La consultazione può avvenire nella forma di volta in volta ritenuta più idonea e, in particolare, attraverso assemblee, indagini campione, questionari, mezzi informatici o telematici, sondaggi di opinione.

3.           Deve essere comunque assicurata ogni garanzia di chiarezza, intelligibilità e univocità del quesito, veridicità ed autenticità dei risultati, i quali devono essere adeguatamente resi pubblici. Entro 30 giorni dalla pubblicazione dei risultati i cittadini possono presentare osservazioni scritte, che il Consiglio Comunale deve esaminare prima di adottare i conseguenti provvedimenti definitivi.

4.           Le modalità di attuazione delle consultazioni sono determinate dal relativo Regolamento.

5.           I cittadini, singoli e associati, possono rivolgere al Sindaco istanze scritte e motivate dirette a richiedere, su questioni di interesse collettivo, le ragioni di singole attività amministrative.

6.           Il Sindaco, esaminata l’istanza, fornisce la risposta scritta entro trenta giorni.

7.           I cittadini, in numero di almeno 50, possono presentare al Comune petizioni scritte dirette a sollecitare specifici interventi dell’amministrazione e proposte di deliberazioni su temi di interesse collettivo e, comunque, di competenza del Consiglio Comunale.

8.           L’esame delle petizioni e proposte avverrà da parte della Commissione Consiliare competente per materia, la quale sarà tenuta a notificare l’esito motivato al rappresentante dei sottoscrittori entro il termine di 60 giorni dal ricevimento.

Art. 41
Referendum

1.           Un numero di elettori residenti non inferiore al 15% degli iscritti nelle liste elettorali può richiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2.           Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a)    Statuto Comunale;

b)   Regolamento di Consiglio Comunale;

c)   Strumenti Urbanistici generali e attuativi.

3.           Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non generare equivoci.

4.           La proposta di referendum, contenente con chiarezza l’oggetto sul quale dovrà esprimersi il corpo elettorale, è indirizzata al Sindaco da un Comitato promotore, e prevede, per la proposizione della richiesta di ammissibilità, un numero di almeno cinquecento sottoscrizioni autenticate dai primi cinque firmatari nei modi e con le formalità di cui al regolamento.

5.           Il Sindaco informa immediatamente la Giunta, rimette al Difensore Civico, se istituito,  per la formulazione del parere sull’ammissibilità della consultazione e convoca quindi il Consiglio Comunale.

6.           L’organo consiliare, entro i trenta giorni successivi all’acquisizione del parere del Difensore Civico, delibera, con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri assegnati, sull’ammissibilità della proposta referendaria.

7.           A seguito della dichiarazione di ammissibilità il Comitato promotore provvede alla raccolta delle ulteriori sottoscrizioni, che saranno autenticate dai primi cinque firmatari nelle forme previste dal regolamento. Ove la raccolta delle sottoscrizioni non sia stata ultimata nei novanta giorni successivi alla dichiarazione di ammissibilità notificata dal Sindaco al Comitato promotore, la proposta referendaria si intenderà decaduta.

8.           Con la deliberazione di ammissibilità del referendum consultivo resta sospesa l’attività deliberativa dell’organo comunale a cui compete il potere di disporre sulla materia oggetto della proposta referendaria

9.           Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2).

10.      .Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

11.       Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.

12.       Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alla consultazione almeno un terzo degli aventi diritto.

13.       Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivata e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.

14.       Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art.42
Diritto d’accesso e d’informazione dei cittadini

1.           Il Comune esercita l’attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza e trasparenza.

2.           Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale - a domanda o d’ufficio - deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.

3.           In mancanza di termini specifici il termine per l’emissione del provvedimento amministrativo s’intende di trenta giorni.

4.           Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale devono essere motivati, devono essere comunicati o notificati in forma idonea a garantirne la piena conoscenza al destinatario e devono indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso e l’Autorità giudiziaria o amministrativa a cui il gravame va presentato.

5.           I cittadini hanno diritto - nelle forme stabilite dal regolamento - a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti in loro confronto o ai quali per legge debbono intervenire.

6.           L’attività amministrativa si svolge con trasparenza ed imparzialità.

7.           I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.

8.           Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l’accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l’accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell’attività amministrativa.

 

TITOLO IV

 ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

 

Capo I

L’Organizzazione amministrativa

 

Art. 43
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1.           L’organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all’impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.

2.           I regolamenti di cui al precedente comma, sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio comunale.

3.            Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

4.           L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.

5.           La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in ambiti o aree progressivamente più ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.

6.           La dotazione organica e l’organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell’ente.

7.           Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l’esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei Responsabili di Settore e dei Servizi e le modalità di revoca dell’incarico.

8.           Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dell’attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l’obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarità tra i vari Servizi dell’ente.

Art.  44
Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale

1.           Il Consiglio Comunale determina nell’ambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la Giunta uniformerà i contenuti del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2.           Nell’esercizio di tale attribuzione in particolare il consiglio comunale provvede a:

a)    definire le linee essenziali dell’organizzazione dell’ente, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico - amministrativo;

b)    stabilire eventuali limiti e forme di controllo della spesa del personale;

c)    fissare i limiti del ricorso alle professionalità esterne ed al personale a contratto;

3.           Gli atti di indirizzo in materia di personale fanno parte necessariamente del documento contenente le linee programmatiche dell’Amministrazione da sottoporre alla approvazione del Consiglio entro sessanta giorni dal suo insediamento.

4.           Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio, di propria iniziativa o su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie ed al fabbisogno di personale.

Art. 45
Il Segretario comunale

1.           Il Comune ha un Segretario comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2.           Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali, e, su richiesta, attraverso l’apposizione del visto di conformità sui singoli atti.

3.           Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l’esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell’ente.

4.           Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di settore e di servizio e ne coordina l’attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.

5.           Al fine di assicurare unitarietà e complementarità all’azione amministrativa nei vari settori di attività, il segretario definisce, previa consultazione dei dirigenti e d’intesa con l’Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

6.           Il Segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.

7.           Nel caso in cui sia istituita la figura del Direttore Generale, cui compete il coordinamento complessivo della struttura ed al quale rispondono i dirigenti nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, le attribuzioni del Segretario saranno disciplinate nel regolamento di organizzazione e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.

8.           Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell’ente ed agli obiettivi programmatici dell’amministrazione.

9.           Il Segretario per l’esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell’Ente.

Art. 46
Il Direttore Generale

1.           Il Sindaco, può nominare, previa deliberazione della Giunta e stipula della convenzione tra  comuni, le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti, un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica dei singoli comuni consortili, con contratto a tempo determinato e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

2.           Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere, nel rispetto della legge, il conferimento dell’incarico di direzione della struttura operativa dell’ente a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo comunque non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.

3.           Il regolamento disciplina le modalità di nomina del Direttore, gli eventuali ulteriori requisiti richiesti in aggiunta a quelli previsti per i dirigenti esterni, le cause di cessazione anticipata dall’incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e quant’altro necessario a disciplinarne il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze del segretario comunale.

4.           Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l’attuazione degli obiettivi e del programma dell’amministrazione.

5.           Egli è responsabile dell’andamento complessivo dell’attività gestionale, dell’efficienza ed efficacia dell’azione di governo dell’ente.

6.           A tal fine il Direttore:

a)           collabora con l’amministrazione nella predisposizione dei piani e dei programmi amministrativi;

b)          predispone, d’intesa con il Sindaco e la Giunta, la proposta del Piano Esecutivo di Gestione e definisce il Piano Dettagliato degli Obiettivi;

c)           verifica nel corso dell’esercizio finanziario, d’intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e propone le eventuali modifiche ed integrazioni;

d)          sovrintende alla gestione e coordina l’attività dei Responsabili di settore e dei servizi, attraverso direttive operative, disposizioni ed altre forme di coordinamento da adottare comunque nel rispetto delle autonome prerogative e competenze dei dirigenti;

e)           definisce i criteri per l’organizzazione degli uffici e dei servizi ed adotta le relative misure attuative;

f)            acquisisce gli elementi ed esprime il proprio motivato parere ai fini della valutazione dell’attività dei responsabili di settore e dei servizi.

7.           Entro quindici giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario il Direttore Generale relaziona alla Giunta sull’andamento della gestione dell’anno precedente per ciascun settore di attività dell’ente.

8.           Ove il Direttore Generale non sia nominato, il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Municipale, può attribuire le relative funzioni al Segretario comunale per l’intero periodo del suo mandato amministrativo.

9.           Compete in tal caso al Segretario un elemento aggiuntivo di retribuzione rapportato alla gravosità dell’incarico.

10.       Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco, secondo le modalità stabilite nella convenzione consortile, previa deliberazione delle Giunte interessate. La durata dell’incarico non può eccedere quella dei mandati dei sindaci interessati.

11.       Il Direttore Generale esercita ogni altra funzione che i sindaci interessati, gli statuti ed i regolamenti prevederanno.

Art. 47
Responsabili degli uffici e dei servizi

1.           Essendo questo Comune privo di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del Tuel 267/2000, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4 lett. d) dello stesso Tuel, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione.

2.           Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompressi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni d'indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore generale, se nominato, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del Tuel 267/2000.

3.           Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti d'indirizzo adottati dai medesimi organi (Bilancio – Piano Dettagliato degli Obiettivi, Piano Esecutivo di Bestione, etc.)

4.           I Responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

5.           Il Sindaco non può revocare, riformare, o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o di ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inezia permanga, il Sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

6.           L’Amministrazione individua nell’ambito della propria struttura un ufficio di relazione con il pubblico, che, anche mediante l’utilizzo di tecnologie informatiche, provvede all’attuazione dei diritti di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990 n.241, nonché alla ricerca ed analisi per la formulazione di proposte sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l’utenza. L’organizzazione ed il funzionamento di tale ufficio è disciplinato con regolamento.

7.           E’ istituito con regolamento un nucleo di valutazione con il compito di verificare mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa. Tale nucleo opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente all’organo politico. Esso ha pure funzioni ispettive.

8.           E’ riconosciuta e tutelata la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali. Il Comune promuove, per le scelte fondamentali che attengono all’organizzazione operativa dell’ente, consultazioni con i sindacati aventi titolo alla partecipazione ed alla contrattazione decentrata.

9.           La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destinazione d’ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, dalla normativa vigente e dai CCNL.

10.       All’attuazione di quanto stabilito nel presente articolo si provvede con le modalità previste da apposito regolamento, a cui è rimessa altresì la disciplina dell’attività di coordinamento tra il Direttore Generale e i Responsabili di servizio.

11.       Ai Responsabili degli uffici sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali in particolare, secondo le seguenti modalità:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza .

Art.48
Le determinazioni ed i decreti

1.           Gli atti dei responsabili di settore e dei servizi non diversamente disciplinati da altre disposizioni, assumono la denominazione di“determinazioni”e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.

2.           Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di “decreti”.

3.           Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell’adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell’attestazione di copertura finanziaria.

4.           A tal fine sono trasmessi all’ufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione dell’impegno contabile, entro cinque giorni.

5.           Entro i successivi tre giorni sono pubblicati all’Albo Pretorio per dieci giorni e depositati in copia presso la segreteria comunale.

6.           Tutti gli atti del Sindaco e dei dirigenti e dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l’ufficio di provenienza.

Capo II

 I servizi pubblici locali

Art. 49
I servizi pubblici locali

1.           Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.

2.           Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obbiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.

3.           Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.

4.           La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.

5.           I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte all’apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.

6.           Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l’erogazione dei servizi di propria competenza il comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.

7.           La compartecipazione alla spesa per l’erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.

8.           Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.

9.           Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull’attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all’anno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l’economicità della gestione e la rispondenza dell’attività alle esigenze dei cittadini.

Art.50
L’Azienda Speciale

1.           L’Azienda Speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.

2.           Sono organi dell’azienda il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.

3.           Il Presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale comunque salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa, preferibilmente nello stesso settore di attività dell’azienda.

4.           Lo statuto dell’azienda può prevedere ulteriori cause di incompatibilità per la nomina degli amministratori, oltre a quelle contemplate dalla legge e dal presente statuto.

5.           Il Sindaco può revocare dall’incarico il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.

6.           La nomina, conferma e revoca del Direttore competono al Consiglio di amministrazione dell’azienda.

7.           Il Consiglio Comunale conferisce all’azienda il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo statuto e gli atti fondamentali; verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8.           I Revisori dei conti dell’Azienda sono nominati dal Consiglio Comunale con modalità che assicurino la presenza nel collegio di almeno un componente di designazione della minoranza.

Art.51
L’Istituzione

1.           L’Istituzione è un organismo strumentale dell’ente per l’esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.

2.           Sono organi dell’Istituzione il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore.

3.           Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, e restano in carica per l’intero periodo del mandato amministrativo del sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.

4.           Il Consiglio Comunale disciplina in apposito regolamento le finalità dell’istituzione, l’ordinamento interno, le prestazioni all’utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.

5.           I bilanci preventivi e consuntivi dell’Istituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali.

6.           L’organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull’attività dell’Istituzione.

Art. 52
Gestione dei servizi in forma associata

1.           Il comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l’obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l’economicità della gestione  e la piena soddisfazione per gli utenti.

2.           Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.

3.           Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini l’esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all’apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un’efficiente erogazione dei servizi.

4.           I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.

5.           Per l’esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il comune può partecipare a  consorzi.

6.           Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.

7.           L’approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del consiglio comunale. 


TITOLO V

 DIFENSORE CIVICO

Art.53
Il Difensore Civico

1.            E’ istituito l’ufficio del Difensore Civico.

2.            Il Difensore Civico assolve al ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’attività dell’amministrazione comunale, delle aziende e degli enti dipendenti, secondo le procedure disciplinate nell’apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

3.            Egli esercita altresì il controllo eventuale di legittimità sugli atti deliberativi del Consiglio e della Giunta, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

4.             Il Difensore Civico opera in condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale, nell’esclusivo interesse dei cittadini, delle associazioni, organismi ed enti titolari di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti.

5.            Il Difensore Civico ha diritto di ottenere senza formalità dai dirigenti, dai funzionari e dai responsabili degli uffici e dei servizi copia di tutti gli atti e documenti, nonché ogni notizia, ancorché coperta da segreto, utile per l’espletamento del mandato.

6.            Il Difensore Civico è tenuto al segreto d’ufficio e riveste nell’esercizio delle attribuzioni la qualifica di pubblico ufficiale.

7.            Prima di assumere le funzioni presta giuramento innanzi al Sindaco con la seguente formula: “Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell’interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi, dello statuto comunale e delle norme regolamentari dell’ente”.

8.            Il Difensore Civico riferisce almeno una volta l’anno al Consiglio Comunale e comunque prima della scadenza del proprio mandato sull’attività svolta indicando gli interventi effettuati e segnalando le disfunzioni, le omissioni ed i ritardi dell’amministrazione e degli uffici nei confronti dei cittadini.

9.            Il presidente del Consiglio deve iscrivere la relazione del Difensore Civico all’ordine del giorno dei lavori consiliari entro sessanta giorni dalla richiesta.

10.        Il Consiglio comunale adotta apposito regolamento per il funzionamento dell’ufficio del Difensore Civico, assicurando che siano messe a disposizione dello stesso risorse finanziarie, personale e strutture tecniche e logistiche idonee e sufficienti.

11.        Al difensore civico compete un’indennità mensile pari a quella assegnata agli assessori comunali.

Art. 54
Requisiti  e modalità di nomina del Difensore Civico

1.            Possono essere eletti all’ufficio del Difensore Civico i cittadini di specchiata moralità che diano garanzia di indipendenza, obiettività e disponibilità.

2.            Non possono essere nominati alla carica di Difensore Civico coloro che:

a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

b) abbiano ricoperto nell’anno precedente cariche in partiti o movimenti politici a qualsiasi livello o siano stati candidati nelle precedenti elezioni politiche od amministrative locali, provinciali o regionali;

c) i membri ed i funzionari degli organi regionali di controllo;

3.            Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti il Consiglio; dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta.

4.            Ove l’Ufficio non sia tempestivamente ricostituito alla scadenza del mandato, il difensore civico in carica esercita le funzioni fino alla prestazione del giuramento da parte del successore e, comunque, per un periodo non superiore a quello previsto in via generale dalla legge sul rinnovo degli organi amministrativi.

5.            Il Difensore Civico può essere revocato dall’incarico prima della scadenza del mandato solo per gravi violazioni di legge, con deliberazione motivata del consiglio comunale, adottata in seduta segreta a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio.

6.            Ove si verifichi nel corso del mandato una delle condizioni di ineleggibilità od incompatibilità, il difensore civico è dichiarato decaduto con le stesse modalità e procedure previste dalla legge per i consiglieri comunali.

TITOLO VI

 

FINANZA E CONTABILITÀ


Art. 55
Autonomia finanziaria

1.           Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2.           Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l’applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l’erogazione dei servizi comunali.

3.           Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo.

4.           Il bilancio è corredato della relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzi in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.

5.           Prima dell’inizio dell’esercizio finanziario la Giunta approva il Piano Dettagliato degli Obiettivi e il Piano Esecutivo di Gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all’utenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l’ordinaria gestione e l’attuazione degli interventi programmati.

6.           Nel corso dell’esercizio l’azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all’andamento della spesa.

7.           I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.

8.           La Giunta municipale entro il trenta giugno di ciascun anno presenta al Consiglio, per l’approvazione, il bilancio consuntivo dell’anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.

9.           I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi della partecipazione con adeguati mezzi informativi.

Art. 56
Demanio e patrimonio

1.           I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.

2.           La gestione dei beni comunali s’ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell’utilità pubblica.

3.           I beni non impiegati per i fini istituzionali dell’ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un’adeguata redditività.

4.           I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L’inventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato dal Sindaco.

5.           Il funzionario incaricato della tenuta dell’inventario dei beni ha altresì l’obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

Art. 57
Revisione economico-finanziaria

1.           Il Revisore dei Conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del comune e delle istituzioni.

2.           Il Revisore è nominato a scrutinio segreto. Lo stesso attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.

3.           Il Revisore dei conti collabora con il Consiglio Comunale nell’esercizio della sua funzione di controllo ed indirizzo.

4.           Prende parte alle sedute consiliari previa convocazione, senza diritto di voto.

5.           Esprime pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di legittimità, di congruità, di coerenza e di attendibilità delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art.3 del Dlg.77/95, delle variazioni rispetto all’anno precedente, dell’applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all’organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l’attendibilità delle impostazioni. I parere sono obbligatori. L’organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall’organo di revisione.

6.           Al revisore dei conti è demandato quant’altro previsto dal D.Lgs 267/2000, dal regolamento di contabilità e dallo statuto comunale.

7.           La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorarne l’efficienza ed i risultati.

8.           Nell’esercizio delle sue attribuzioni, il Revisore dei conti ha accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l’espletamento dell’incarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.

9.            Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Revisore e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all’attività degli organi amministrativi dell’ente.

10.       Il regolamento di contabilità disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del revisore, le modalità di presentazione al Consiglio Comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del revisore con gli organi elettivi e burocratici.

11.       Il Comune mette a disposizione del Revisore le strutture logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Art.58
Controllo di gestione e controllo di qualità

1.           Al fine di verificare lo stato d’attuazione degli obiettivi programmati, nonché l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della gestione, è istituito il Nucleo di valutazione/controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nell'apposito  regolamento.

2.           Per i servizi gestiti direttamente dall’ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell’articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.

3.           Nei servizi erogati all’utenza il comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.

4.           Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.

TITOLO VII

 

DISPOSIZIONE FINALE


Art. 59
Disposizione finale

1.            Il Comune adeguerà tutti i regolamenti alle disposizioni dello Statuto.

2.            Fino all’adozione degli stessi si applica la disciplina vigente non in contrasto col presente Statuto.

3.            Con l’entrata in vigore del presente Statuto si intende abrogato in toto il precedente Statuto.

4.            La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e di disciplina dell’esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limiti inderogabile per l’autonomia normativa dei comuni: L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il consiglio comunale adegua gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

5.            Le proposte introdotte dalle nuovi leggi  e dalla volontà degli amministratori comunali sono comunicate ed elaborate dalla apposita commissione consiliare  per le variazioni allo statuto comunale.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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