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STATUTO
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STATUTO DI CELLAMARE TITOLO I -
AUTONOMIA E FINALITÀ DEL COMUNE Art. 1 Autonomia del Comune TITOLO II
– ORDINAMENTO ISTITUZIONALE Capo II - Il
Consiglio
Art. 13 Elezione, composizione e durata Capo III
– Il Sindaco Art. 27 Il Sindaco Capo IV
– La Giunta
Art. 32 Composizione della Giunta Capo V –
Norme comuni
Art. 36 Mozione di sfiducia TITOLO III – PARTECIPAZIONE E DIRITTO ALL’INFORMAZIONE
Art. 38 Libere forme associative TITOLO IV
– ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI Capo I –
L’organizzazione amministrativa
Art. 43 Ordinamento degli uffici e dei servizi Capo II
– I servizi pubblici locali
Art. 49 I servizi pubblici locali TITOLO V
– DIFENSORE CIVICO Art. 53 Il Difensore Civico TITOLO VI
– FINANZA E CONTABILITÀ Art. 55 Autonomia finanziaria TITOLO VII
– DISPOSIZIONE FINALE
TITOLO I
Art. 1
1.
Il Comune di Cellamare, caratterizzato dal dinamismo operativo e
imprenditoriale del suo popolo, con le sue (lontane) tradizioni agricole,
artigianali, culturali e religiose:
-
ispira i principi di autonomia statutaria nel rispetto della
Costituzione della Repubblica;
-
rappresenta, come tale, la popolazione insediata nel proprio territorio
senza discriminazione di sesso, razza, religione e cultura, ne cura gli
interessi; ne promuove lo sviluppo
civile, sociale ed economico e le condizioni per rendere effettivi il diritto
al lavoro e il diritto allo studio, ne valorizza i beni artistici e culturali
salvaguardando l’ambiente nel suo significato più ampio, nel rispetto
delle leggi e secondo i principi dell’ordinamento della Repubblica;
-
si riconosce come zona di pace e
de-nuclearizzata.
2.
Il Comune, per legge:
a)- ha autonomia
normativa, organizzativa, finanziaria e amministrativa.
b)- è titolare di funzioni e poteri propri ed
esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla
Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
c)- svolge le sue funzioni anche attraverso
l’attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di
aggregazione sociale.
d)- favorisce la più ampia partecipazione della
popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere
associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su
temi d’interesse della comunità locale.
e)- assicura che i cittadini abbiano libero accesso
alle informazioni sulla vita amministrativa e sull’attività
dell’ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario
uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e
sociali, al sesso, alla religione, alla nazionalità ed alle condizioni
personali.
1.
Sono elementi costitutivi del Comune: la popolazione, il territorio ed
il patrimonio.
2.
La popolazione si compone di tutte le persone aventi nel territorio del
Comune la dimora abituale e continuativa.
3.
Il territorio comunale, suddiviso in agro ed abitato, è costituito dai
terreni individuati nelle mappe catastali relative all’agro di Cellamare.
E’ delimitato col piano topografico di cui all’art.9 della legge
1228 del 24/12/1954, approvato dall’Istituto Centrale di Statistica, di
Ha 586.
4.
Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con
Legge Regionale, ai sensi dell’art.133 della Costituzione, previo
referendum della popolazione del Comune.
5.
Costituiscono il patrimonio del Comune, oltreché i beni patrimoniali e
demaniali ed i loro frutti, anche tutte le entrate che afferiscono al Comune a
titolo di imposte, tasse ed altre assimilabili.
1.
Il Comune fonda la propria
azione sui principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà sociale e di
pace, secondo i criteri di imparzialità, di efficienza , di semplificazione e
di trasparenza delle procedure.
2.
Favorisce la crescita
sociale, culturale ed economica della collettività, tutela la salute come bene
primario del cittadino, organizza tempi e modalità della vita urbana per
rispondere alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei
lavoratori.
3.
E’ compito del Comune
adottare un piano di azioni positive per dare piena attuazione alla Convenzione
Internazionale dei Diritti dell’Infanzia.
4.
Il Comune riconosce e
garantisce la partecipazione delle organizzazioni sociali attraverso le quali
si esplica la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita
associativa di gruppo, favorisce le associazioni operanti in campo sociale,
culturale, assistenziali e di volontariato, assicurandone l’accesso alle
strutture, alle risorse di cui al successivo art.38 e ai servizi comunali.
5.
Promuove la collaborazione
di giovani obiettori di coscienza nell’ambito dei servizi sociali e
tutela i diritti degli immigrati.
6.
Riconosce le funzioni ed il
ruolo delle organizzazioni sindacali presenti nel territorio con le loro
strutture organizzative.
7.
Riconosce le funzioni e il
ruolo delle istituzioni scolastiche statali autonome presenti sul territorio e
con esse stabilisce rapporti di reciproca collaborazione e di continuità
temporale ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, successiva
legislazione e DPR 275/98.
8.
Promuove iniziative per
realizzare gemellaggi con altri
Comuni .
9.
Promuove
l’informatizzazione all’interno del proprio territorio come mezzo
di sviluppo sociale ed economico.
1.
La Sede del Comune è sita in Piazza Risorgimento.
2.
La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio
comunale. Presso detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e
le commissioni comunali.
3.
Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione
della Giunta Comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e
commissioni in altra sede.
4.
Le modificazioni della sede equivarrà a modifica statutaria e dovrà
essere preceduta da apposita delibera consiliare.
5.
Sia gli organi che le Commissioni, per disposizione regolamentare,
potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede
comunale. Art.5
1.
Lo Stemma, come segno
distintivo, è quello approvato con delibera podestarile n.50 del 30.7.1932. Il
bozzetto dello stemma viene allegato al presente statuto per farne parte
integrante e sostanziale sub lettera a).
2.
Il Gonfalone, approvato con Decreto del Re D'Italia Vittorio Emanuele
III in data 23/08/1933, è un drappo rettangolare di colore azzurro, il cui
bozzetto viene allegato al presente statuto sotto la lettera b) ed è custodito
nell'Ufficio del Sindaco.
3.
Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma è accompagnato dal
Sindaco che indossa la fascia tricolore ed è scortato dai vigili urbani in alta
uniforme.
4.
Sono vietati l’uso e la
riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali,
salvo espressa autorizzazione della Giunta comunale.
1.
Il Comune adotta propri
atti regolamentari per assicurare pari opportunità di uomini e donne nella vita
civile e nel lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza
del Consiglio dei Ministri – dipartimento delle funzione pubblica.
2.
Adotta tutte le misure per
attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità,
sulla base di quanto disposto dalla presidenza di cui al 1) comma.
Art. 7
1.
Il Comune garantisce,
nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo
possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché
della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996
n.675 e successive modifiche e integrazioni.
1.
Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi
necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della
comunità comunale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla
Regione ed alla Provincia.
2.
Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli
obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale.
3.
Il Comune attua forme di cooperazione tra enti per l’esercizio in
ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate,
secondo i principi della sussidiarietà e dell’omogeneità delle funzioni,
dell’economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell’adeguatezza
organizzativa.
4.
Il Comune gestisce il servizio elettorale, dell’anagrafe, dello
stato civile, di statistica e leva militare ed ogni altro servizio dello Stato
e della Regione organizzato a livello locale.
5.
Il Comune, con apposito regolamento, disciplina le funzioni proprie e
quelle coordinate con lo Stato e la Regione in materia di tutela e di piena
integrazione sociale delle persone disabili, in attuazione del principio di
valorizzazione della persona umana.
1.
Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto contenente le
norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente ai sensi dell'art.6 del Tuel
n.267/2000. Ad esso devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi
istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.
2.
Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei
due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga
raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta
giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3.
Le modifiche dello Statuto, precedute da idonee forme di consultazione,
sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, con votazioni separate sui
singoli articoli e votazione complessiva finale. Le modifiche
d’iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei
componenti il Consiglio.
4.
L’entrata in vigore di nuove leggi abroga le norme statutarie con essi
incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro cento venti giorni
dalla data di entrata in vigore delle
leggi suddette.
5.
Nessuna modifica potrà essere apportata allo Statuto nel semestre che
precede il rinnovo del Consiglio Comunale tranne modifiche rientranti tra
quelle indicate obbligatoriamente dalla Legge.
6.
Le delibere consiliari concernenti l’adozione dello Statuto, le
modifiche e l’abrogazione di esso di cui ai commi 2 e 3 sono inviate nei
termini di legge al controllo di legittimità.
7.
Dopo l’espletamento del controllo da parte dell’organo regionale, il testo è
inviato a cura del Sindaco alla Regione Puglia per la pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale. Esso è altresì affisso all’Albo pretorio comunale
per trenta giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell’Interno per
essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti e per ulteriori forme di
pubblicità.
8.
Lo Statuto e sue modifiche entrano in vigore decorsi trenta giorni
dalla sua affissione all’albo pretorio dell’Ente.
9.
Spetta al Sindaco il compito di dare la massima diffusione dello
Statuto e delle sue modifiche mediante invio di copia del testo alle
istituzioni pubbliche e private, alle associazioni, agli ordini professionali
ed alle organizzazioni sindacali rappresentative del mondo del lavoro esistenti nel territorio
comunale.
10.
Lo Statuto è a disposizione
dei cittadini per la consultazione presso la Sede comunale.
1.
Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.
2.
Il Comune esercita la potestà regolamentare nell’ambito dei principi
fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
3.
I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche
soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.
4.
I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali e agli
strumenti di pianificazione e le relative norme d’attuazione ed in genere
tutti i regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale entrano in
vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo
di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di venti giorni, da
effettuare successivamente all’esecutività delle relative deliberazioni
di approvazione.
5.
Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale
affissione di avviso all’Albo Pretorio e nella bacheca sita in Piazza
Aldo Moro.
6.
I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione nei modi e
termini stabiliti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione.
1.
Nella Sede Municipale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato
apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti,
dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per statuto a tale
adempimento.
2.
Il Messo Comunale cura la tenuta dell’Albo e l’affissione
degli atti soggetti a pubblicazione sotto la responsabilità del Segretario
comunale. TITOLO II
ORDINAMENTO
ISTITUZIONALE
Capo I
Gli organi istituzionali
1.
Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta ed il
Sindaco.
2.
Le relazioni istituzionali tra gli Organi suddetti sono ispirate ai
principi dell'efficienza dell'attività amministrativa, della trasparenza e
dell'efficacia nel perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale.
3.
Gli amministratori nell’esercizio delle proprie funzioni
improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona
amministrazione.
Il Consiglio Art. 13
1.
Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è
composto dal Sindaco e da 16 (sedici) Consiglieri.
2.
L’elezione del Consiglio Comunale, il numero e la posizione
giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e
decadenza sono regolate dalla legge.
3.
Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla
carica per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute
consecutive del Consiglio.
4.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e
modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.
5.
I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione
ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.
6.
La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.
7.
Il Consiglio, dopo l’indizione dei comizi elettorali e sino alla
data delle elezioni per il suo rinnovo, adotta i soli atti urgenti ed
improrogabili.
8.
I Consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello
scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, sino
alla loro sostituzione da parte degli organi istituzionali rinnovati.
1.
I Consiglieri Comunali rappresentano l’intera comunità ed
esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
2.
Le prerogative ed i diritti dei Consiglieri sono disciplinati dalla
legge, dal presente Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del
Consiglio comunale.
3.
I Consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni oggetto di
competenza del Consiglio.
4.
I Consiglieri hanno potere ispettivo sull’attività della Giunta e
degli uffici e servizi dell’Ente, che esercitano in forma organica
attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni,
interpellanze e mozioni come da regolamento.
5.
Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha
diritto di ottenere dagli uffici comunali, su richiesta verbale, copia di atti,
notizie ed informazioni utili ai fini dell’espletamento del mandato.
6.
Le deliberazioni della
Giunta sono fornite in elenco (art.125
DLGS267/2000) e copia ai capigruppo consiliari a cura del Segretario comunale.
7.
Le determinazioni dei Responsabili dei Servizi sono inviate in elenco
ai capigruppo consiliari.
8.
Il Consiglio è presieduto dal Sindaco. In caso di assenza od
impedimento è presieduto dal Vice Sindaco
e, in assenza di questi dal Consigliere Anziano.
9.
Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo
statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che
prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione
e la discussione delle proposte.
10.
I consigli sono dotati di
autonomia funzionale ed organizzativa. I particolari sono demandati al
regolamento del consiglio.
11.
Ciascun consigliere è tenuto al
eleggere un domicilio nel territorio comunale.
12.
I Consiglieri sono tenuti al
segreto nei casi determinati dalla legge.
13.
Al consigliere è assicurata una
adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio;
direttamente responsabile di tale provvedimento è il Sindaco.(art.39 c.4 DLGS
267/00)
14.
I Consiglieri hanno diritto di
iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e
possono presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze e risoluzioni.
15.
Per assicurare la massima
trasparenza, ogni consigliere deve comunicare all’ufficio di segreteria,
secondo le modalità stabilite nel regolamento, all’inizio,a metà ed alla
fine del mandato, i redditi posseduti.
1.
I consiglieri comunali sono
tenuti a comunicare a quale gruppo intendono appartenere. Gli stessi possono
costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono
stati eletti purché tali gruppi risultano composti da almeno due membri. Nel
caso in cui in una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questi sono
riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo
consiliare.
2.
I singoli gruppi devono comunicare nei dieci giorni successivi alla
prima seduta del Consiglio per iscritto al Segretario la loro composizione,
designando contestualmente Capo Gruppo. Con la stessa procedura dovranno essere
segnalate al Sindaco le variazioni della persona del Capo Gruppo. In mancanza
di tali comunicazioni viene considerato Capo gruppo il Consigliere del gruppo
"più anziano" secondo la legge elettorale.
3.
Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello
in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la
dichiarazione di accettazione del nuovo Capo Gruppo.
4.
Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non
aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo
consiliare. Qualora almeno due Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta
condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il
Capo Gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione
per iscritto al Sindaco, da parte del Consiglieri interessati.
5.
Il Regolamento determina la composizione, la costituzione e la nomina. Art. 17
1.
La Conferenza dai Capi Gruppo è
presieduta dal Sindaco che la convoca
ogni qualvolta lo ritenga utile per la programmazione dei lavori e per la
predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio nonché per
l’esame di ogni argomento che il Sindaco ritenga di iscrivere
all’ordine del giorno.
2.
La Conferenza ha competenza
sulle seguenti materie:
-
Statuto e relativi adeguamenti e revisioni;
-
Regolamento del Consiglio comunale.
3. I Capi Gruppo hanno
facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla
Conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
4. Il Regolamento determina
i poteri della Conferenza e ne
disciplina organizzazione e forme di pubblicità. Art. 18
1.
Le norme del regolamento
di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri
appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l’effettivo esercizio
dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d’informazione
sull’attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e
degli enti dipendenti.
2.
. Ai gruppi delle
minoranze consiliari spetta la designazione della Presidenza delle commissioni
consiliari, aventi funzioni di controllo e di garanzia.
3.
Spetta altresì ai gruppi
di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi
stessi, la designazione o la nomina di loro rappresentanti negli organi
collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall’ente,
nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo
Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione di rappresentanti consiliari
in numero superiore ad uno. Art. 19
1.
La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal
Sindaco neo eletto nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti
e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell’invito di
convocazione.
2.
E’ presieduta dal Sindaco neo eletto o, in caso di sua assenza o
impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere Anziano (colui che ha ottenuto la
maggiore cifra individuale ai sensi dell'art.73 del Tuel con esclusione del
sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco)
oppure, se anche
quest'ultimo è assente o impedito, dal Consigliere che nella graduatoria di
anzianità occupa il posto immediatamente successivo.
3.
Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l’Assemblea
procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco.
4.
La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione
da parte del Sindaco della composizione della Giunta, la costituzione e nomina
delle commissioni consiliari permanenti e, quindi, con la trattazione degli
altri eventuali argomenti iscritti all’ordine del giorno. Art. 20
1.
Il Sindaco è Presidente del Consiglio e come tale:
a) rappresenta il Consiglio
Comunale;
b) convoca e fissa le date
delle riunioni del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capi Gruppo, presiede
la seduta e ne dirige i lavori;
c) decide
sull’ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni
procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del
Consiglio;
d) ha poteri di polizia nel
corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
e) sottoscrive il verbale
delle sedute insieme al Segretario Comunale;
f) convoca e presiede la
conferenza dei Capigruppo;
g) insedia le commissioni
consiliari e vigila sul loro funzionamento;
h) assicura adeguata e
preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle
questioni sottoposte al Consiglio;
i) esercita ogni altra
funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell’ente.
2.
Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità,
nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli
Consiglieri.
Art.21
1.
Il Sindaco, sulla base del programma politico, definisce, con la
collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed
ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta, sentita la
Giunta, al Consiglio Comunale per l’approvazione entro sessanta giorni
dall’insediamento dello stesso.
2.
Il Consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche
attraverso le commissioni consiliari, ciascuna per il settore di propria
competenza, mediante un preventivo esame delle proposte illustrate dal Sindaco
o dagli Assessori e la formulazione d’indicazioni, emendamenti,
integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da
sottoporre ad approvazione del Consiglio.
3.
La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo,
ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l’azione di
governo inizialmente definita ed approvata.
4.
Il documento contenente le linee programmatiche dell’azione
amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri
almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in consiglio
comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio,
con unica votazione per appello nominale.
5.
Il documento così approvato costituisce il principale atto
d’indirizzo dell’attività amministrativa e riferimento per
l’esercizio della funzione di controllo politico - amministrativo del
Consiglio.
6.
Fatte salve le eventuali competenze delle commissioni consiliari in
ordine allo stato di attuazione dei piani e dei programmi, l’azione di
governo della Giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a
verifica consiliare straordinaria, nelle forme previste dal regolamento sul
funzionamento del Consiglio, ove lo richieda almeno la metà dei componenti il
Consiglio.
7.
La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma
avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento
del permanere degli equilibri di bilancio previsti dall' Art.193 del T.U. 18
agosto 2000, n.267 Art. 22
1.
Il Consiglio Comunale, organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo, ha competenza esclusiva nell’emanazione degli
atti fondamentali indicati nell'art.42 del Tuel, in particolare: a) atti normativi: -
Statuto dell’Ente, delle
Aziende Speciali, delle società miste, delle Istituzioni e relative variazioni; -
Regolamenti e relative
variazioni, salva l'ipotesi di cui all'art.48, comma 3 del Tuel. b)
atti di programmazione: -
programmi, -
piani finanziari, - relazioni previsionali e programmatiche, - piani triennali ed elenco annuale dei lavori
pubblici, -
piani territoriali e piani
urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione, - eventuali deroghe ai piani territoriali e
urbanistici, ivi comprese le autorizzazioni al rilascio di concessioni edilizie
in deroga ai vigenti strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché i
pareri da rendere in dette materie, -
bilanci annuali e pluriennali e
relative variazioni, -
ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei casi
espressamente previsti dalla legge, -
conti consuntivi. c)
atti di decentramento: -
tutti gli atti necessari
all’istituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento
e di partecipazione dei cittadini. d)
atti relativi al personale: -
atti di programmazione e di
indirizzo per la formazione delle dotazioni organiche e per
l’approvazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi,
-
autorizzazione alla polizia municipale a portare armi. e)
atti relativi a convenzioni ed
associazioni con altri enti: -
convenzioni fra Comuni e fra
Comune e Provincia, -
accordi di programma, -
costituzione e modificazione di
tutte le forme associative fra enti locali. f)
atti relativi a spese pluriennali -
tutte le spese che impegnino i
bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di
immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere
continuativo g)
atti relativi ad acquisti, alienazioni
d’immobili, permute, concessioni ed appalti: -
acquisti, permute ed alienazioni
immobiliari che non siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio,
-
appalti e concessioni che non
siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio.
h)
atti relativi ai servizi: -
atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, - assunzione diretta di pubblici servizi, -
costituzione di società di
capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di
partecipazione societaria, -
concessioni di pubblici servizi, -
affidamento di servizi o attività
mediante convenzione. i)
atti relativi alla disciplina dei
tributi: -
atti di istituzione di tributi e
tariffe, nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge, -
disciplina generale delle tariffe
per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici, -
modifica della struttura
tariffaria e della disciplina dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici,
quando non si tratti di adeguamenti di competenza della Giunta. l)
accensione di mutui e prestiti
obbligazionari: -
contrazione di mutui non
espressamente previsti in altri atti fondamentali del Consiglio, -
emissioni di prestiti
obbligazionari e loro regolamentazione, -
emissione di buoni ordinari e
straordinari e loro regolamentazione, -
ogni altra forma di finanziamento
o approvvigionamento finanziario, m)
atti di nomina: -
definizione degli indirizzi per
la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti,
Aziende, Società ed Istituzioni, -
nomina dei rappresentanti del
Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente
riservata dalla legge, -
nomina d’ogni altra
rappresentanza del Comune in cui sia prevista la partecipazione delle
minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni statutarie e regolamentari, -
nomina delle commissioni
consiliari permanenti, straordinarie e d’inchiesta, ordinarie o speciali
aventi funzioni di controllo e di garanzia n)
atti elettorali e politico –
amministrativi: -
esame delle condizioni di
compatibilità ed eleggibilità degli eletti, -
surrogazione dei consiglieri, -
approvazione delle linee
programmatiche di governo dell’Ente, -
approvazione o reiezione con
votazione per appello nominale della mozione di sfiducia, -
esame e votazione delle mozioni e
degli ordini del giorno, -
esame e discussione di
interrogazioni ed interpellanze. o)
ogni altro atto, parere e
determinazione che sia estrinsecazione od
esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico -
amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza
del Consiglio. Art.23
1.
Il Consiglio per l’esercizio delle proprie funzioni si articola
in commissioni consiliari permanenti.
2.
Il regolamento ne determina la composizione, nel rispetto del principio
di proporzionalità fra maggioranza e minoranze, le modalità di nomina o
elezione, il funzionamento, il numero e le attribuzioni.
3.
Le sedute delle commissioni sono pubbliche fatti salvi i casi da
prevedersi col Regolamento.
4.
Le commissioni hanno poteri referenti, redigenti, consultivi ed
istruttori in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza del
Consiglio.
5.
Le commissioni consiliari permanenti nell’ambito delle materie di
rispettiva competenza verificano periodicamente lo stato di attuazione dei
piani e programmi generali e settoriali e ne riferiscono al Consiglio.
6.
Esse esercitano altresì il controllo politico – amministrativo
sull’andamento delle Aziende speciali, delle Istituzioni, delle società
di capitali partecipate dal Comune, nonché sui soggetti concessionari dei
servizi pubblici.
7.
Le commissioni consiliari permanenti possono disporre per
l’esercizio delle loro funzioni audizioni di pubblici amministratori ,
funzionari, compresi il Sindaco, gli
Assessori, i responsabili degli uffici e servizi, il Segretario , il Direttore
Generale e i Dirigenti scolastici statali, i quali hanno l’obbligo di
intervenire alle audizioni e di cooperare al raggiungimento degli obiettivi
delle commissioni.
8.
Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di predisporre e
promuovere con le modalità previste dal regolamento l’approvazione da
parte del Consiglio di atti d’indirizzo generali e settoriali e di loro
integrazioni, modifiche e varianti.
9.
Il Sindaco, gli Assessori ed i responsabili degli uffici e dei servizi
possono partecipare ai lavori delle commissioni permanenti con diritto di
parola e di proposta, senza diritto di voto.
10.
Le commissioni consiliari
permanenti hanno diritto di ottenere dagli uffici dell’Ente e da quelli
degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o sottoposti a controllo o
vigilanza e da tutti gli altri organi le informazioni relative alle materie di
rispettiva competenza.
11.
Alle richieste delle commissioni
consiliari non può essere opposto il segreto d’ufficio o il riserbo,
salvo che per le categorie di atti esattamente individuate nel regolamento.
12.
I componenti delle Commissioni hanno facoltà di farsi assistere da
esperti a titolo personale senza oneri per l’ente. Art. 24
1.
Il Consiglio può istituire - con deliberazione assunta a maggioranza
assoluta dei componenti - commissioni consiliari straordinarie, temporanee,
speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nell’atto di
istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine
eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni,
servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria
all’espletamento del mandato.
2.
Le commissioni di indagine e di inchiesta sono presiedute da un
consigliere di minoranza.
3.
I lavori delle commissioni così nominate devono compiersi nel termine
assegnato, pena la decadenza automatica delle stesse.
4.
I lavori delle Commissioni si concludono con la presentazione, mediante
deposito in segreteria a disposizione del Consiglio entro il termine fissato,
di una relazione a cura del Presidente della Commissione.
5.
E’ in facoltà dei commissari dissenzienti di presentare relazioni
di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della Commissione.
6.
La relazione della Commissione e quelle eventuali di minoranza devono
essere sottoposte all’esame del Consiglio per l’assunzione di
eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella
dell’avvenuto deposito. Art. 25
1.
Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei
casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la
presenza del pubblico per ragioni connesse all’ordine pubblico o alla
riservatezza della sfera privata delle persone.
2.
Il Consiglio si riunisce validamente con l’intervento almeno
della metà dei Consiglieri assegnati.
3.
Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di
almeno un terzo dei Consiglieri assegnati
.
4.
Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la
validità delle sedute non si considera il Sindaco.
5.
Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza
assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni.
6.
Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate
sono espressamente previste dalla legge o dallo Statuto e dai Regolamenti.
7.
Per gli atti di nomina è sufficiente, salvo diverse disposizioni di
legge, di Statuto o di regolamento, la maggioranza semplice e risulterà eletto
chi avrà riportato il maggior numero di voti.
8.
Alle riunioni consiliari possono
essere chiamati dal Sindaco a presenziare altresì il Difensore Civico, il
Revisore dei conti, i Consulenti del Comune, limitatamente agli atti da questi
istruiti per conto del Comune e disciplinati dall’apposita convenzione.
9.
Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni
straordinarie.
10.
Le sessioni ordinarie si
svolgono entro i termini previsti dalla legge:
-
Per approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio
precedente;
-
Per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'Art.193 del T.U.
18 agosto 200, n.267;
-
Per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio
pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
-
Per eventuali modifiche dello statuto.
d)
Le sessioni straordinarie
potranno avere luogo in qualsiasi periodo. Art. 26
1.
Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed
organizzativa.
2.
Il Consiglio disciplina con proprio Regolamento, da approvare a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, lo svolgimento dei propri lavori e di
quelli delle commissioni permanenti, ordinarie, straordinarie, temporanee e
speciali.
3.
Il Regolamento disciplina altresì l’esercizio delle potestà e
delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e
perseguendo l’obiettivo dell’efficienza decisionale.
4.
Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle
commissioni consiliari prevede in particolare:
e)
i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della
consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei
consiglieri;
f)
le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;
g)
la formazione dei gruppi consiliari;
h)
l’istituzione della Conferenza dei Capi Gruppo, quale organo
consultivo del Sindaco e del Presidente del Consiglio, se istituito, in
particolare nell’esercizio delle sue funzioni di presidente delle
adunanze consiliari;
i)
le modalità per la richiesta del controllo di legittimità sulle
deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
j)
le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda
convocazione, se non con l’intervento di almeno la metà dei componenti il
Consiglio;
k)
le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo
politico - amministrativo, nonché il funzionamento delle commissioni
consiliari.
5.
Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale può
prevedere l’istituzione di un ufficio di presidenza avente il compito di
coadiuvare il presidente nell’esercizio delle sue funzioni,
disciplinandone le modalità di costituzione, la composizione e
l’organizzazione.
6.
Al Consiglio è assicurata dal regolamento una sufficiente dotazione di
risorse finanziarie, di mezzi e di personale per il funzionamento,
disciplinandone la gestione e le modalità d’impiego.
7.
Il regolamento assicura le risorse necessarie al funzionamento dei
gruppi consiliari regolarmente costituiti.
Capo III
Il Sindaco
1.
Il Sindaco è il capo dell’amministrazione comunale, eletto
democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto ed è membro del
Consiglio.
2.
Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile
dell’amministrazione dell’Ente.
3.
Sovrintende all’andamento generale dell’Ente, provvede a
dare impulso all’attività degli altri organi comunali e ne coordina
l’attività.
4.
Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco,
ne dirige i lavori ed assicura la rispondenza dell’attività degli organi
del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio. Il
sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al
Consiglio.
5.
Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti
dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le
modalità previste dalle leggi e dallo statuto.
6.
Per l’esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli
uffici comunali.
7.
Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al
Consiglio Comunale, nella prima riunione dopo l’elezione del presidente,
pronunciando la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente la
Costituzione, le leggi della Repubblica e l’ordinamento del Comune e di
agire per il bene di tutti cittadini”.
8.
Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della
Repubblica e del Comune, da portare a tracolla. Art. 28
1.
Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale e ne fissa
l’ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento.
2.
Il sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed
all’esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.
3.
Il sindaco coordina ed organizza, nell’ambito della disciplina
regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli
orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici,
nonché, d’intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate,
gli orari d’apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al
fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze degli
utenti.
4.
Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei
pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i
responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o
con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di
circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità
dell’utenza.
5.
Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed
all’eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende,
società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico,
ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.
6.
Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore generale e
conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi,
nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le
modalità previste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi.
7.
Il Sindaco indice i referendum comunali.
8.
Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo
statuto assumono il nome di decreti.
9.
Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.
10.
Ove non sia diversamente
stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune
nei giudizi di qualunque natura lasciando alla Giunta , con proprio atto, la costituzione in giudizio dell’Ente e
la proposizione delle liti.
11.
Il Sindaco informa la
popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di
protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi
di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
12.
Esercita tutte le altre
funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e
sovrintende all’espletamento delle funzioni statali, regionali e
provinciali attribuite o delegate al comune.
1.
Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco
temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.
2.
In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla
sostituzione del Sindaco provvede l’Assessore più anziano di età.
1.
Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori
l’esercizio delle proprie attribuzioni.
2.
Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di
delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i
provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del
Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
3.
Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e
responsabile dell’amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le
proprie funzioni e competenze.
4.
La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a
determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o
procedimenti.
5.
L’atto di delega – in forma scritta obbligatoria –
indica l’oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il
trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base
ai quali deve essere esercitata.
6.
La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la
sostituisce ed il Sindaco - anche dopo aver rilasciato delega - può continuare
ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
7.
La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento
amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella
di emanazione di atti a valenza esterna.
8.
La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza
alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale
nell’interesse dell’Amministrazione.
9.
Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e
trasmesse al Prefetto.
10.
Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di
svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o
di curare determinate questioni nell’interesse
dell’Amministrazione.
11.
Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano
allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto
amministrativo ad efficacia esterna.
12.
Non è consentita la mera delega di firma.
Art. 31
1.
L’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso
del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento
del Consiglio Comunale.
2.
Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove
elezioni.
3.
Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte
dal Vice Sindaco.
4.
Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Vice Sindaco,
il quale ha l’obbligo di riunire il Consiglio entro i successivi dieci
giorni. 5. Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all’immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
6.
Di tale evenienza il Segretario comunale dà immediata comunicazione al
Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti
per lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario.
La Giunta
Art. 32
1.
La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un massimo di
n.4 (quattro) Assessori compreso il Vice Sindaco.
2.
Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima
dell’insediamento del Consiglio Comunale, tra i consiglieri comunali.
3.
Non possono far parte della
Giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti,
discendenti, o parenti e affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti,
i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.
4.
Gli Assessori non possono essere nominati rappresentanti del comune
presso enti, aziende, istituzioni ed organismi esterni ed interni all’ente,
se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò
competa loro per effetto della carica rivestita.
5.
La Giunta all’atto dell’insediamento esamina le condizioni
di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.
6.
Gli assessori hanno diritto, allo stesso modo dei consiglieri comunali,
di accedere alle informazioni necessarie all’espletamento del mandato e
di depositare proposte rivolte al Consiglio. Non possono presentare
interrogazioni, interpellanze e mozioni. Art. 33
1.
Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al
principio della collegialità.
2.
Il Sindaco dirige e coordina i
lavori della Giunta, assicura l’unità d’indirizzo politico degli
assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.
3.
La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
4.
Per la validità delle sedute è richiesto l’intervento della metà
dei suoi componenti, compreso il Sindaco.
5.
La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità
prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
6.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
7.
A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai
lavori della Giunta il Direttore generale, Funzionari, Responsabili dei
Servizi, incaricati di posizioni organizzative del Comune, cittadini o
autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in
discussione.
8.
Il regolamento disciplina il funzionamento della Giunta per quanto non
previsto dallo Statuto. Art. 34
1.
La Giunta collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del
Comune e per l’attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge
funzioni propositive e d’impulso nei confronti del Consiglio.
2.
La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati
dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze
del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale e dei
Responsabili degli uffici e dei servizi.
3.
Rientra altresì nella competenza della Giunta l’adozione dei
regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme
ed i principi stabiliti dallo statuto in materia di organizzazione e di
personale.
4.
Compie gli atti di indirizzo, definendo obiettivi e programmi da
assegnare ai dirigenti degli uffici, che non siano riservati dalla legge e
dallo Statuto al Consiglio.
5.
Spetta tra l’altro alla Giunta:
-
predisporre il bilancio ed il conto consuntivo del Comune;
-
predisporre, eventualmente avvalendosi del contributo delle competenti
Commissioni consiliari, i programmi ed i piani del Comune e curarne
l’attuazione;
-
adottare i provvedimenti per realizzare i programmi ed i piani
approvati dal Consiglio Comunale, compresi quelli concernenti
l’esecuzione delle opere pubbliche;
-
indirizzare e coordinare l’attività degli uffici comunali
adottando i Regolamenti sullo
ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali
stabiliti dal Consiglio, ovvero i provvedimenti di natura discrezionale che non
siano riservati alla competenza del Sindaco, del Consiglio e della dirigenza;
-
individuare i responsabili di servizi cui assegnare le risorse del
P.E.G. , nonché gli obiettivi da raggiungere che devono essere ispirati a
criteri di efficienza, efficacia ed economicità della gestione;
-
deliberare sulle variazioni di bilancio in via d’urgenza,
sottoponendo le relative deliberazioni a ratifica del Consiglio nei successivi
sessanta giorni a pena di decadenza;
-
deliberare in materia di liti attive e passive;
-
deliberare la previa nomina del Direttore Generale che sarà nominato
dal Sindaco;
-
deliberare la previa revoca del Segretario che può essere revocato dal
Sindaco;
-
la Giunta, sentito il Consiglio Comunale, avvierà iniziative tendenti
al rafforzamento dei rapporti e dell’interscambio di esperienze culturali
e sociali con gli altri Comuni limitrofi;
-
etc. Art. 35
1.
Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare
dall’incarico uno o più Assessori, provvedendo con il medesimo atto alla
nomina dei sostituti.
2.
La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al
venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima
seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.
Capo V
Norme comuni
1.
Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o
della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2.
Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di
una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta
dei componenti il Consiglio.
3.
La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei
componenti il Consiglio (n. 7), senza computare a tal fine il sindaco, deve
essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza
consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre
trenta dalla sua presentazione.
4.
Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario
Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell’assunzione dei conseguenti
provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.
Art. 37
1.
Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali
e’ vietato ricoprire incarichi professionali ed assumere consulenze,
anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed
istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza
dello stesso.
2.
E’ fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo
comma di effettuare a favore dell’Ente donazioni in denaro, beni mobili o
immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.
3.
I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica,
edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività
professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell’ambito del
territorio comunali.
4.
Tutti gli amministratori hanno altresì l’obbligo di astenersi dal
prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti
interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
5.
L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a
contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui
sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell’atto
e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al
quarto grado.
6.
Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei
responsabili degli uffici e dei servizi in relazioni ai pareri da esprimere
sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.
TITOLO
III
1.
Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il
volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e
culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di
partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale.
2.
A tal fine il Comune: a) sostiene i programmi e l’attività
delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell’intera
comunità, attraverso l’erogazione di contributi, secondo le norme del
relativo regolamento, l’assunzione di iniziative comuni e coordinate ad
altre forme di incentivazione; b) definisce le forme di partecipazione delle
associazioni all’attività di programmazione dell’Ente e ne
garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti; c) può affidare alle associazioni o a comitati
appositamente costituiti l’organizzazione e lo svolgimento di attività
promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da
gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all’Ente; d) coinvolge le associazioni del volontariato
nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e
culturali.
3.
Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare
attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono
preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità
previste dalla presente norma, garantire la libertà d’iscrizione
all’associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare
la rappresentatività e l’elettività delle cariche, nonché la pubblicità
degli atti degli organi sociali e dei bilanci.
4.
Le associazioni operanti nel Comune, in possesso di detti requisiti,
sono iscritte, a domanda, nell’albo delle associazioni.
5.
L’albo è annualmente aggiornato con le modalità stabilite nel
regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione. Art.39
1.
Il Consiglio Comunale, al fine di favorire la partecipazione dei
cittadini all’Amministrazione locale, può istituire, disciplinandone la
composizione, le funzioni e l’attività, consulte permanenti con la
finalità di fornire all’Amministrazione il supporto tecnico e propositivo
nei principali settori di attività dell’ente.
2.
Sono chiamati a far parte delle Consulte i rappresentanti delle
associazioni interessate in relazione alla materia assegnata, gli esponenti
designati dalle categorie economiche e sociali ed uno o più esperti di nomina
consiliare.
3.
Le Consulte di settore possono essere sentite per la predisposizione
del bilancio annuale di previsione. Art. 40
1.
Il Consiglio Comunale e la Giunta, in materia di esclusiva competenza
del Comune, promuovono la consultazione di tutti i cittadini residenti e
domiciliati, o di parti omogenee di essi, che abbiano compiuto il sedicesimo
anno di età, quando ciò sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza
assoluta dei voti.
2.
La consultazione può avvenire nella forma di volta in volta ritenuta
più idonea e, in particolare, attraverso assemblee, indagini campione,
questionari, mezzi informatici o telematici, sondaggi di opinione.
3.
Deve essere comunque assicurata ogni garanzia di chiarezza,
intelligibilità e univocità del quesito, veridicità ed autenticità dei
risultati, i quali devono essere adeguatamente resi pubblici. Entro 30 giorni
dalla pubblicazione dei risultati i cittadini possono presentare osservazioni
scritte, che il Consiglio Comunale deve esaminare prima di adottare i
conseguenti provvedimenti definitivi.
4.
Le modalità di attuazione delle consultazioni sono determinate dal
relativo Regolamento.
5.
I cittadini, singoli e associati, possono rivolgere al Sindaco istanze
scritte e motivate dirette a richiedere, su questioni di interesse collettivo,
le ragioni di singole attività amministrative.
6.
Il Sindaco, esaminata l’istanza, fornisce la risposta scritta
entro trenta giorni.
7.
I cittadini, in numero di almeno 50, possono presentare al Comune
petizioni scritte dirette a sollecitare specifici interventi
dell’amministrazione e proposte di deliberazioni su temi di interesse
collettivo e, comunque, di competenza del Consiglio Comunale.
8.
L’esame delle petizioni e proposte avverrà da parte della
Commissione Consiliare competente per materia, la quale sarà tenuta a
notificare l’esito motivato al rappresentante dei sottoscrittori entro il
termine di 60 giorni dal ricevimento.
1.
Un numero di elettori residenti non inferiore al 15% degli iscritti
nelle liste elettorali può richiedere che vengano indetti referendum in tutte
le materie di competenza comunale.
2.
Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di
tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e
quando sullo stesso argomento è già stato indetto referendum nell’ultimo
quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti
materie:
a)
Statuto Comunale;
b)
Regolamento di Consiglio
Comunale;
c)
Strumenti Urbanistici
generali e attuativi.
3.
Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata
comprensione e tale da non generare equivoci.
4.
La proposta di referendum, contenente con chiarezza l’oggetto sul
quale dovrà esprimersi il corpo elettorale, è indirizzata al Sindaco da un
Comitato promotore, e prevede, per la proposizione della richiesta di
ammissibilità, un numero di almeno cinquecento sottoscrizioni autenticate dai
primi cinque firmatari nei modi e con le formalità di cui al regolamento.
5.
Il Sindaco informa immediatamente la Giunta, rimette al Difensore
Civico, se istituito, per la
formulazione del parere sull’ammissibilità della consultazione e convoca
quindi il Consiglio Comunale.
6.
L’organo consiliare, entro i trenta giorni successivi
all’acquisizione del parere del Difensore Civico, delibera, con il voto
favorevole di almeno due terzi dei consiglieri assegnati,
sull’ammissibilità della proposta referendaria.
7.
A seguito della dichiarazione di ammissibilità il Comitato promotore
provvede alla raccolta delle ulteriori sottoscrizioni, che saranno autenticate
dai primi cinque firmatari nelle forme previste dal regolamento. Ove la
raccolta delle sottoscrizioni non sia stata ultimata nei novanta giorni
successivi alla dichiarazione di ammissibilità notificata dal Sindaco al
Comitato promotore, la proposta referendaria si intenderà decaduta.
8.
Con la deliberazione di ammissibilità del referendum consultivo resta
sospesa l’attività deliberativa dell’organo comunale a cui compete
il potere di disporre sulla materia oggetto della proposta referendaria
9.
Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto
di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a
eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2).
10.
.Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono
stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme,
lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del
risultato.
11.
Il Consiglio Comunale deve
prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni
dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito
all’oggetto della stessa.
12.
Non si procede agli
adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alla consultazione
almeno un terzo degli aventi diritto.
13.
Il mancato recepimento delle
indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve
essere adeguatamente motivata e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri
Comunali.
14.
Nel caso in cui la proposta,
sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi
diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere
decisioni contrastanti con essa. Art.42
1.
Il Comune esercita l’attività amministrativa secondo criteri di
economicità, efficienza e trasparenza.
2.
Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale - a
domanda o d’ufficio - deve essere emesso il provvedimento richiesto o
dovuto.
3.
In mancanza di termini specifici il termine per l’emissione del
provvedimento amministrativo s’intende di trenta giorni.
4.
Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario,
regolamentare o comunque generale devono essere motivati, devono essere
comunicati o notificati in forma idonea a garantirne la piena conoscenza al
destinatario e devono indicare il termine entro il quale è possibile proporre
ricorso e l’Autorità giudiziaria o amministrativa a cui il gravame va presentato.
5.
I cittadini hanno diritto - nelle forme stabilite dal regolamento - a
partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti
giuridici diretti in loro confronto o ai quali per legge debbono intervenire.
6.
L’attività amministrativa si svolge con trasparenza ed
imparzialità.
7.
I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno
diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste
dal regolamento.
8.
Il regolamento individua le categorie di atti per i quali
l’accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla
riservatezza delle persone o i casi in cui l’accesso è differito ad
evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell’attività
amministrativa.
TITOLO
IV
Capo I
L’Organizzazione
amministrativa Art. 43
1.
L’organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione
organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed
i requisiti di accesso all’impiego sono disciplinati in uno o più
regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel
rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il
personale degli enti locali.
2.
I regolamenti di cui al precedente comma, sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta comunale, sulla scorta dei
principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio comunale.
3.
Sono esclusi dalla competenza
normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al
Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.
4.
L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a
criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e
risponde a principi di professionalità e responsabilità.
5.
La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate,
secondo criteri di omogeneità, in ambiti o aree progressivamente più ampi, in
modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.
6.
La dotazione organica e l’organigramma del personale sono
qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di
esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità
finanziarie consolidate dell’ente.
7.
Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e gli altri
regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l’esercizio del
controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli
incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei
Responsabili di Settore e dei Servizi e le modalità di revoca
dell’incarico.
8.
Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento
dell’attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del
personale e la formazione professionale, perseguendo l’obiettivo di
conseguire la piena integrazione e complementarità tra i vari Servizi
dell’ente. Art. 44
1.
Il Consiglio Comunale determina nell’ambito dei principi
stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la Giunta
uniformerà i contenuti del regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi.
2.
Nell’esercizio di tale attribuzione in particolare il consiglio
comunale provvede a:
a) definire le linee essenziali
dell’organizzazione dell’ente, nonché i criteri per il
dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative
dei servizi e della attuazione del programma politico - amministrativo;
b) stabilire eventuali limiti e
forme di controllo della spesa del personale;
c) fissare i limiti del ricorso
alle professionalità esterne ed al personale a contratto;
3.
Gli atti di indirizzo in materia di personale fanno parte
necessariamente del documento contenente le linee programmatiche
dell’Amministrazione da sottoporre alla approvazione del Consiglio entro
sessanta giorni dal suo insediamento.
4.
Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio, di propria
iniziativa o su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi di
politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzative,
alla programmazione delle risorse umane e finanziarie ed al fabbisogno di
personale. Art. 45
1.
Il Comune ha un Segretario comunale con compiti di collaborazione,
consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell’ente in ordine
alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai
regolamenti.
2.
Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo
e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con
pareri scritti od orali, e, su richiesta, attraverso l’apposizione del
visto di conformità sui singoli atti.
3.
Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza
alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede attraverso persona di
propria fiducia alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per
l’esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di
funzionamento degli organi dell’ente.
4.
Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei
Responsabili di settore e di servizio e ne coordina l’attività, secondo
le direttive impartite dal Sindaco.
5.
Al fine di assicurare unitarietà e complementarità all’azione
amministrativa nei vari settori di attività, il segretario definisce, previa
consultazione dei dirigenti e d’intesa con l’Amministrazione,
modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti
direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali
di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di
irregolarità, omissione o disfunzione, per l’adozione dei conseguenti
provvedimenti.
6.
Il Segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza
intersettoriale.
7.
Nel caso in cui sia istituita la figura del Direttore Generale, cui
compete il coordinamento complessivo della struttura ed al quale rispondono i
dirigenti nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, le attribuzioni
del Segretario saranno disciplinate nel regolamento di organizzazione e
definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il pieno
accordo operativo e funzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed
autonomi ruoli.
8.
Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto,
possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del
Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò
si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell’ente ed agli
obiettivi programmatici dell’amministrazione.
9.
Il Segretario per l’esercizio delle proprie funzioni si avvale
della struttura, dei servizi e del personale dell’Ente.
1.
Il Sindaco, può nominare,
previa deliberazione della Giunta e stipula della convenzione tra comuni, le cui popolazioni assommate
raggiungano i 15.000 abitanti, un Direttore Generale al di fuori della
dotazione organica dei singoli comuni consortili, con contratto a tempo
determinato e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi.
2.
Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può
prevedere, nel rispetto della legge, il conferimento dell’incarico di
direzione della struttura operativa dell’ente a persona di comprovata
professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del
personale e per un periodo di tempo comunque non eccedente il mandato
amministrativo del Sindaco.
3.
Il regolamento disciplina le modalità di nomina del Direttore, gli eventuali
ulteriori requisiti richiesti in aggiunta a quelli previsti per i dirigenti
esterni, le cause di cessazione anticipata dall’incarico, i criteri per
la determinazione del trattamento economico e quant’altro necessario a
disciplinarne il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le
competenze del segretario comunale.
4.
Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al
Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l’attuazione degli
obiettivi e del programma dell’amministrazione.
5.
Egli è responsabile dell’andamento complessivo
dell’attività gestionale, dell’efficienza ed efficacia
dell’azione di governo dell’ente.
6.
A tal fine il Direttore:
a)
collabora con l’amministrazione nella predisposizione dei piani e
dei programmi amministrativi;
b)
predispone, d’intesa con il Sindaco e la Giunta, la proposta del
Piano Esecutivo di Gestione e definisce il Piano Dettagliato degli Obiettivi;
c)
verifica nel corso dell’esercizio finanziario, d’intesa con
gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani
e programmi e propone le eventuali modifiche ed integrazioni;
d)
sovrintende alla gestione e coordina l’attività dei Responsabili
di settore e dei servizi, attraverso direttive operative, disposizioni ed altre
forme di coordinamento da adottare comunque nel rispetto delle autonome
prerogative e competenze dei dirigenti;
e)
definisce i criteri per l’organizzazione degli uffici e dei
servizi ed adotta le relative misure attuative;
f)
acquisisce gli elementi ed esprime il proprio motivato parere ai fini
della valutazione dell’attività dei responsabili di settore e dei
servizi.
7.
Entro quindici giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario
il Direttore Generale relaziona alla Giunta sull’andamento della gestione
dell’anno precedente per ciascun settore di attività dell’ente.
8.
Ove il Direttore Generale non sia nominato, il Sindaco, previa
deliberazione della Giunta Municipale, può attribuire le relative funzioni al
Segretario comunale per l’intero periodo del suo mandato amministrativo.
9.
Compete in tal caso al
Segretario un elemento aggiuntivo di retribuzione rapportato alla gravosità
dell’incarico.
10.
Il Direttore Generale è
revocato dal Sindaco, secondo le modalità stabilite nella convenzione
consortile, previa deliberazione delle Giunte interessate. La durata
dell’incarico non può eccedere quella dei mandati dei sindaci
interessati.
11.
Il Direttore Generale
esercita ogni altra funzione che i sindaci interessati, gli statuti ed i
regolamenti prevederanno. Art. 47
1.
Essendo questo Comune privo di personale di qualifica dirigenziale, le
funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del Tuel 267/2000, fatta salva
l'applicazione dell'art. 97, comma 4 lett. d) dello stesso Tuel, possono essere
attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli
uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche
in deroga ad ogni diversa disposizione.
2.
Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti,
compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano
l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompressi espressamente dalla legge o
dal presente statuto tra le funzioni d'indirizzo e controllo
politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra
le funzioni del Segretario o del Direttore generale, se nominato, di cui
rispettivamente agli articoli 97 e 108 del Tuel 267/2000.
3.
Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i
compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti
d'indirizzo adottati dai medesimi organi (Bilancio – Piano Dettagliato
degli Obiettivi, Piano Esecutivo di Bestione, etc.)
4.
I Responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente
responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della
correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
5.
Il Sindaco non può revocare, riformare, o avocare a sé o altrimenti
adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei
servizi. In caso di inerzia o di ritardo, il Sindaco può fissare un termine
perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l'inezia permanga, il Sindaco può attribuire, con
provvedimento motivato, la competenza al Segretario comunale o ad altro
dipendente, dando notizia del provvedimento al Consiglio comunale nella prima
seduta utile.
6.
L’Amministrazione individua nell’ambito della propria
struttura un ufficio di relazione con il pubblico, che, anche mediante
l’utilizzo di tecnologie informatiche, provvede all’attuazione dei
diritti di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990 n.241, nonché alla
ricerca ed analisi per la formulazione di proposte sugli aspetti organizzativi
e logistici del rapporto con l’utenza. L’organizzazione ed il
funzionamento di tale ufficio è disciplinato con regolamento.
7.
E’ istituito con regolamento un nucleo di valutazione con il
compito di verificare mediante valutazioni comparative dei costi e dei
rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione
delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento
dell’azione amministrativa. Tale nucleo opera in posizione di autonomia e
risponde esclusivamente all’organo politico. Esso ha pure funzioni
ispettive.
8.
E’ riconosciuta e tutelata la libera organizzazione sindacale dei
lavoratori comunali. Il Comune promuove, per le scelte fondamentali che
attengono all’organizzazione operativa dell’ente, consultazioni con
i sindacati aventi titolo alla partecipazione ed alla contrattazione
decentrata.
9.
La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento,
la destinazione d’ufficio e la riammissione in servizio sono regolati
secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, dalla normativa
vigente e dai CCNL.
10.
All’attuazione di
quanto stabilito nel presente articolo si provvede con le modalità previste da
apposito regolamento, a cui è rimessa altresì la disciplina dell’attività
di coordinamento tra il Direttore Generale e i Responsabili di servizio.
11.
Ai Responsabili degli uffici
sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi
definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i
quali in particolare, secondo le seguenti modalità:
a) la presidenza delle
commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure
d’appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei
contratti; d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di
amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di
autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di
criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di
indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) le attestazioni,
certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni
ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza . Art.48
1.
Gli atti dei responsabili di settore e dei servizi non diversamente
disciplinati da altre disposizioni, assumono la denominazione
di“determinazioni”e sono regolati secondo le disposizioni del
presente articolo.
2.
Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono
il nome di “decreti”.
3.
Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso
dell’adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di
apposizione dell’attestazione di copertura finanziaria.
4.
A tal fine sono trasmessi all’ufficio competente e da questo
restituiti, previa registrazione dell’impegno contabile, entro cinque
giorni.
5.
Entro i successivi tre giorni sono pubblicati all’Albo Pretorio
per dieci giorni e depositati in copia presso la segreteria comunale.
6.
Tutti gli atti del Sindaco e dei dirigenti e dei responsabili dei
servizi sono numerati e classificati, con sistemi di raccolta che ne
individuano la cronologia, la materia e l’ufficio di provenienza.
Capo II
I servizi pubblici locali Art. 49
1.
Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e
garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.
2.
Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obbiettività,
giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il
diritto ad una completa informazione.
3.
Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più
idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed
alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza
organizzativa.
4.
La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di
collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.
5.
I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale
interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed
aperte all’apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità
economica e capacità imprenditoriale.
6.
Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per
l’erogazione dei servizi di propria competenza il comune applica tariffe
e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario
equilibrio tra costi e ricavi.
7.
La compartecipazione alla spesa per l’erogazione dei servizi a
carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e
sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o
parziale.
8.
Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato
livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti
di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.
9.
Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull’attività svolta
dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione
comunale, almeno una volta all’anno, in occasione della approvazione dei
bilanci consuntivi, al fine di verificarne l’economicità della gestione e
la rispondenza dell’attività alle esigenze dei cittadini.
1.
L’Azienda Speciale è ente strumentale del Comune, dotato di
personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto
approvato dal Consiglio Comunale.
2.
Sono organi dell’azienda il Presidente, il Consiglio di amministrazione
ed il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.
3.
Il Presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono
nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale
comunque salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, fra
coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e
documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa, preferibilmente
nello stesso settore di attività dell’azienda.
4.
Lo statuto dell’azienda può prevedere ulteriori cause di
incompatibilità per la nomina degli amministratori, oltre a quelle contemplate
dalla legge e dal presente statuto.
5.
Il Sindaco può revocare dall’incarico il Presidente ed i
componenti del Consiglio di amministrazione, anche singolarmente, prima della
scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.
6.
La nomina, conferma e revoca del Direttore competono al Consiglio di
amministrazione dell’azienda.
7.
Il Consiglio Comunale conferisce all’azienda il capitale di dotazione,
ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo statuto e gli atti
fondamentali; verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura
degli eventuali costi sociali.
8.
I Revisori dei conti dell’Azienda sono nominati dal Consiglio Comunale
con modalità che assicurino la presenza nel collegio di almeno un componente di
designazione della minoranza.
1.
L’Istituzione è un organismo strumentale dell’ente per
l’esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato
di autonomia gestionale.
2.
Sono organi dell’Istituzione il Presidente, il Consiglio di
amministrazione ed il Direttore.
3.
Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal
Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze
consiliari, e restano in carica per l’intero periodo del mandato
amministrativo del sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.
4.
Il Consiglio Comunale disciplina in apposito regolamento le finalità
dell’istituzione, l’ordinamento interno, le prestazioni
all’utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.
5.
I bilanci preventivi e consuntivi dell’Istituzione sono allegati
ai relativi bilanci comunali.
6.
L’organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche
sull’attività dell’Istituzione. Art. 52
1.
Il comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti
locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali
più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l’obiettivo
di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l’economicità della
gestione e la piena soddisfazione per
gli utenti.
2.
Possono essere gestite in forma associata anche funzioni
amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di
norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti
aderenti.
3.
Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni
contermini l’esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi,
ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente
all’apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti
interessati, un’efficiente erogazione dei servizi.
4.
I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i
criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita
convenzione.
5.
Per l’esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra
natura, il comune può partecipare a
consorzi.
6.
Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi
di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la
funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.
7.
L’approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e
gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di
competenza del consiglio comunale.
TITOLO
V
1.
E’ istituito l’ufficio del Difensore Civico.
2.
Il Difensore Civico assolve al ruolo di garante dell’imparzialità
e del buon andamento dell’attività dell’amministrazione comunale,
delle aziende e degli enti dipendenti, secondo le procedure disciplinate
nell’apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
3.
Egli esercita altresì il controllo eventuale di legittimità sugli atti
deliberativi del Consiglio e della Giunta, nelle forme e con le modalità
previste dalla legge.
4.
Il Difensore Civico opera in
condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale, nell’esclusivo
interesse dei cittadini, delle associazioni, organismi ed enti titolari di
situazioni soggettive giuridicamente rilevanti.
5.
Il Difensore Civico ha diritto di ottenere senza formalità dai
dirigenti, dai funzionari e dai responsabili degli uffici e dei servizi copia
di tutti gli atti e documenti, nonché ogni notizia, ancorché coperta da
segreto, utile per l’espletamento del mandato.
6.
Il Difensore Civico è tenuto al segreto d’ufficio e riveste
nell’esercizio delle attribuzioni la qualifica di pubblico ufficiale.
7.
Prima di assumere le funzioni presta giuramento innanzi al Sindaco con
la seguente formula:
“Giuro di
adempiere il mandato ricevuto nell’interesse dei cittadini e nel rispetto
delle leggi, dello statuto comunale e delle norme regolamentari
dell’ente”.
8.
Il Difensore Civico riferisce almeno una volta l’anno al
Consiglio Comunale e comunque prima della scadenza del proprio mandato
sull’attività svolta indicando gli interventi effettuati e segnalando le
disfunzioni, le omissioni ed i ritardi dell’amministrazione e degli
uffici nei confronti dei cittadini.
9.
Il presidente del Consiglio deve iscrivere la relazione del Difensore
Civico all’ordine del giorno dei lavori consiliari entro sessanta giorni
dalla richiesta.
10.
Il Consiglio comunale adotta apposito regolamento per il funzionamento
dell’ufficio del Difensore Civico, assicurando che siano messe a
disposizione dello stesso risorse finanziarie, personale e strutture tecniche e
logistiche idonee e sufficienti.
11.
Al difensore civico compete un’indennità mensile pari a quella
assegnata agli assessori comunali. Art. 54
1.
Possono essere eletti all’ufficio del Difensore Civico i
cittadini di specchiata moralità che diano garanzia di indipendenza,
obiettività e disponibilità.
2.
Non possono essere nominati alla carica di Difensore Civico coloro che: a) si trovino in una delle condizioni di
ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale; b) abbiano ricoperto nell’anno precedente
cariche in partiti o movimenti politici a qualsiasi livello o siano stati
candidati nelle precedenti elezioni politiche od amministrative locali,
provinciali o regionali; c) i membri ed i funzionari degli organi regionali
di controllo;
3.
Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio
segreto, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti il
Consiglio; dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta.
4.
Ove l’Ufficio non sia tempestivamente ricostituito alla scadenza
del mandato, il difensore civico in carica esercita le funzioni fino alla
prestazione del giuramento da parte del successore e, comunque, per un periodo
non superiore a quello previsto in via generale dalla legge sul rinnovo degli
organi amministrativi.
5.
Il Difensore Civico può essere revocato dall’incarico prima della
scadenza del mandato solo per gravi violazioni di legge, con deliberazione
motivata del consiglio comunale, adottata in seduta segreta a maggioranza dei
due terzi dei componenti il Consiglio.
6.
Ove si verifichi nel corso del mandato una delle condizioni di
ineleggibilità od incompatibilità, il difensore civico è dichiarato decaduto
con le stesse modalità e procedure previste dalla legge per i consiglieri
comunali.
TITOLO
VI
FINANZA
E CONTABILITÀ
1.
Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di
finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di
risorse proprie e trasferite.
2.
Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita
attraverso l’applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe,
corrispettivi e contributi per l’erogazione dei servizi comunali.
3.
Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine
stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione
per l’anno successivo.
4.
Il bilancio è corredato della relazione previsionale e programmatica,
redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzi in maniera distinta
la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli
investimenti.
5.
Prima dell’inizio dell’esercizio finanziario la Giunta
approva il Piano Dettagliato degli Obiettivi e il Piano Esecutivo di Gestione,
attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e
quantitativo dei servizi e delle prestazioni all’utenza ed assegna ai
responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale
necessaria per l’ordinaria gestione e l’attuazione degli interventi
programmati.
6.
Nel corso dell’esercizio l’azione amministrativa è
strettamente correlata al costante mantenimento dell’equilibrio economico
e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla
realizzazione delle entrate ed all’andamento della spesa.
7.
I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica
e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il
conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e
del regolamento di contabilità.
8.
La Giunta municipale entro il trenta giugno di ciascun anno presenta al
Consiglio, per l’approvazione, il bilancio consuntivo dell’anno
precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della
gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi
definiti in sede previsionale e programmatica.
9.
I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno
resi noti ai cittadini ed agli organismi della partecipazione con adeguati
mezzi informativi.
1.
I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura
ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio
degli enti pubblici.
2.
La gestione dei beni comunali s’ispira ai principi della
conservazione, della valorizzazione e dell’utilità pubblica.
3.
I beni non impiegati per i fini istituzionali dell’ente e non
strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in
uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire
un’adeguata redditività.
4.
I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito
inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i
principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L’inventario è
tenuto aggiornato da un funzionario designato dal Sindaco.
5.
Il funzionario incaricato della tenuta dell’inventario dei beni
ha altresì l’obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture
relative al patrimonio del Comune. Art. 57
1.
Il Revisore dei Conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile,
economica e finanziaria della gestione del comune e delle istituzioni.
2.
Il Revisore è nominato a scrutinio segreto. Lo stesso attesta la
veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la
proposta di deliberazione del conto consuntivo.
3.
Il Revisore dei conti collabora con il
Consiglio Comunale nell’esercizio della sua funzione di controllo ed
indirizzo.
4.
Prende parte alle sedute consiliari previa convocazione, senza diritto
di voto.
5.
Esprime pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti
allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato
giudizio di legittimità, di congruità, di coerenza e di attendibilità delle
previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del
parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi
dell’art.3 del Dlg.77/95, delle variazioni rispetto all’anno
precedente, dell’applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale
e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all’organo
consiliare tutte le misure atte ad assicurare l’attendibilità delle
impostazioni. I parere sono obbligatori. L’organo consiliare è tenuto ad
adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata
adozione delle misure proposte dall’organo di revisione.
6.
Al revisore dei conti è demandato quant’altro previsto dal D.Lgs
267/2000, dal regolamento di contabilità e dallo statuto comunale.
7.
La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la
valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed
esprime suggerimenti e proposte tese a migliorarne l’efficienza ed i
risultati.
8.
Nell’esercizio delle sue attribuzioni, il Revisore dei conti ha
accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli
accertamenti necessari per l’espletamento dell’incarico ed ha
diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti
necessari.
9.
Il regolamento di contabilità
definisce le funzioni del Revisore e può attribuire allo stesso ulteriori
compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché
di supporto all’attività degli organi amministrativi dell’ente.
10.
Il regolamento di
contabilità disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio
del revisore, le modalità di presentazione al Consiglio Comunale del referto su
gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del revisore con gli
organi elettivi e burocratici.
11.
Il Comune mette a
disposizione del Revisore le strutture logistiche, il personale ed i mezzi
necessari per lo svolgimento dei propri compiti. Art.58
1.
Al fine di verificare lo stato d’attuazione degli obiettivi
programmati, nonché l’efficienza, l’efficacia e l’economicità
della gestione, è istituito il Nucleo di valutazione/controllo di gestione,
secondo le norme e con le modalità disciplinate nell'apposito regolamento.
2.
Per i servizi gestiti direttamente dall’ente e per quelli
eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere posto in essere un
sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della
contabilità economica analitica, tenendo conto dell’articolazione
organizzativa degli uffici e dei servizi.
3.
Nei servizi erogati all’utenza il comune definisce gli standard
qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri
idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.
4.
Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente
verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a
campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.
TITOLO VII
DISPOSIZIONE FINALE
1.
Il Comune adeguerà tutti i regolamenti alle disposizioni dello Statuto.
2.
Fino all’adozione degli stessi si applica la disciplina vigente
non in contrasto col presente Statuto.
3.
Con l’entrata in vigore del presente Statuto si intende abrogato
in toto il precedente Statuto.
4.
La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e di disciplina
dell’esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i
principi che costituiscono limiti inderogabile per l’autonomia normativa
dei comuni: L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi
abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il consiglio comunale adegua
gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi
suddette.
5.
Le proposte introdotte dalle nuovi leggi e dalla volontà degli amministratori comunali
sono comunicate ed elaborate dalla apposita commissione consiliare per le variazioni allo statuto comunale. |
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