Accesso civico

Dettagli del documento

Articolo 5, decreto legislativo n.33/2013 - Articolo 2, comma 9-bis, legge 241/1990 - Linee guida Anac FOIA (delibera n.1309/2016) - Circolare n.2/2017 Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione

Descrizione

L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del decreto legislativo 33/2013, laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Informazioni

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza del Comune di Cellamare.
Può essere redatta sul modulo allegato e presentata:

Il Responsabile della Trasparenza, Dott.ssa Anna Antonia Pinto – individuata con decreto sindacale n.1 del 14/01/2014, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile del Servizio nella cui competenza rientra l’atto e ne informa il richiedente.
Il Responsabile del Servizio, entro trenta giorni, pubblica nel sito web www.comune.cellamare.ba.it il documento, l’informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.


Accesso civico “semplice” concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria

Accesso civico “generalizzato” concernente dati e documenti ulteriori

Registro degli accessi

Ultimo aggiornamento: 28/07/2023, 11:56